Tar Emilia Romagna, Sentenza n. 27 del 27 gennaio 2025
Nella Sentenza in epigrafe indicata, una dipendente di un Comune ha impugnato la procedura interna di progressione verticale in deroga ex art. 13, comma 5, del Ccnl. 16 novembre 2022, sostenendo che la commissione non le aveva attribuito il corretto punteggio per i suoi titoli accademici e professionali in ambito psicologico, che riteneva attinenti al profilo per cui concorreva, quello di “Specialista”. La ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti della procedura selettiva, compresa la graduatoria, le assunzioni, le rettifiche successive e i riscontri negativi alle sue richieste di revisione del punteggio. I Giudici hanno ritenuto che il criterio adottato dalla commissione di valutare solo i titoli di studio attinenti al profilo messo a bando fosse legittimo, anche se non espressamente indicato nel Bando, in quanto coerente con il regolamento comunale, la disciplina contrattuale e gli orientamenti del Dipartimento della Funzione pubblica. Hanno considerato legittima anche la scelta di non attribuire punteggio a titoli non collegati in modo diretto alle mansioni da svolgere, evidenziando che le attività psicologiche svolte dalla ricorrente presso il Comune non rientravano tra le funzioni proprie del profilo oggetto della selezione, che si colloca nell’ambito della Polizia locale. Inoltre, i Giudici hanno chiarito che la mancanza dell’anzianità triennale, pur non costituendo un requisito di ammissione alla procedura in deroga, può incidere sulla valutazione del candidato, poiché in mancanza di tale requisito non è possibile attribuire il relativo punteggio per l’esperienza, compromettendo così il posizionamento in graduatoria. In conclusione, i Giudici hanno confermato la correttezza dell’operato dell’Amministrazione, respingendo il ricorso in tutte le sue parti. La Sentenza in questione chiarisce che nelle progressioni verticali – ordinarie o in deroga – è legittimo valutare solo titoli di studio e competenze strettamente attinenti al profilo richiesto, e che le amministrazioni possono escludere dal punteggio titoli anche più elevati se non pertinenti. Questo orientamento si inserisce in un quadro più ampio di giurisprudenza amministrativa che, in tema di progressioni verticali, riconosce alle amministrazioni un’ampia discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione, a condizione che siano coerenti con le finalità del procedimento e rispettosi della parità di trattamento.


