Tar Catania, Sentenza n. 1319 del 5 aprile 2024
Nel caso preso in esame, la ricorrente, esclusa dalla selezione per la progressione verticale a istruttore direttivo. ha impugnato gli atti della relativa procedura espletata da una Città Metropolitana. Tra le ragioni del ricorso, si evidenzia un’errata valutazione dei titoli dei candidati da parte della commissione esaminatrice, che ha attribuito punteggi non conformi alla normativa vigente. In particolare, la ricorrente ha contestato l’assimilazione erronea dei corsi di perfezionamento frequentati dai controinteressati a master di secondo livello, come sostenuto dall’Amministrazione. Inoltre, critica la valutazione non corretta dei suoi titoli di studio e servizio. I Giudici hanno osservato come lo stesso bando prevedesse tra i titoli di studio ulteriori a quello richiesto per l’accesso alla selezione, la valutazione dei master universitari di I e II livello, dottorati di ricerca e diplomi di specializzazione. Tale valutazione si basa sulla sostanza dei corsi, non solo sulla loro denominazione formale. I corsi di perfezionamento post laurea possono essere considerati equivalenti ai master universitari se presentano caratteristiche simili in termini di durata, ore di insegnamento e esame finale. Tuttavia, affinché avvenga tale equiparazione, i corsi devono soddisfare tutti i requisiti stabiliti dalla normativa, inclusi i crediti formativi e le ore di insegnamento. Nel caso specifico, l’Amministrazione ha riconosciuto solo alcuni requisiti dei corsi in questione, senza dimostrare il completo soddisfacimento dei requisiti necessari per l’equiparazione ai master universitari. Di conseguenza, non è giustificata l’assegnazione di punteggi aggiuntivi ai candidati basati su tali corsi. Per contro, i Giudici hanno respinto la richiesta della ricorrente di ottenere un punteggio aggiuntivo per una laurea triennale, poiché questo sarebbe già stato incorporato nel punteggio della laurea magistrale. La valutazione dei titoli aggiuntivi è limitata al titolo più alto posseduto, secondo il principio di progressione degli studi universitari. Infine, per quanto riguarda l’attribuzione di punteggi per i titoli di servizio, questi vengono valutati solo se dimostrano una responsabilità diretta e personale, e sono attinenti al profilo professionale richiesto per il posto in questione.


