Corte dei conti Lombardia, Delibera n. 418 del 10 dicembre 2025
Nella fattispecie in esame, è stata presentata una richiesta di parere per chiarire come debbano essere trattate, dal punto di vista contabile, le somme derivanti dalle sanzioni per violazioni del “Codice della strada” quando vengono destinate a finalità previdenziali, assistenziali e di welfare a favore del personale della polizia locale, in particolare tramite un fondo di previdenza complementare; in concreto, la questione controversa riguarda, da un lato, se tali somme possano essere escluse dai limiti di spesa per il personale previsti dall’art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 75/2017 e, dall’altro, se la loro liquidazione possa avvenire sulla base di entrate semplicemente accertate o solo dopo l’effettivo incasso delle sanzioni.
La Sezione ricorda che l’art. 208, comma 4, lett. c), del Dlgs. n. 285/1992, consente agli Enti Locali di destinare una quota dei proventi delle sanzioni stradali a misure di assistenza e previdenza per il personale della polizia locale, ma è stato chiarito che tali somme, pur non rientrando nel limite specifico del trattamento accessorio di cui all’art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 75/2017, restano comunque soggette ai vincoli generali sulla spesa di personale stabiliti dall’art. 1, commi 557, 557-quater e 562, della Legge n. 296/2006, che sono tuttora vigenti e non derogabili.
Quanto al secondo profilo, è stato affermato che la destinazione delle risorse al fondo di previdenza complementare può avvenire solo con riferimento ai proventi effettivamente riscossi e non a quelli soltanto accertati, in coerenza con la disciplina contrattuale del comparto funzioni locali, che fa espresso riferimento alle somme incassate dagli enti, e con l’esigenza di evitare impegni di spesa privi di copertura reale e potenzialmente dannosi per l’equilibrio del bilancio.
In conclusione, secondo la Sezione le somme destinate a finalità previdenziali e assistenziali per il personale della polizia locale non concorrono al limite del trattamento accessorio ma devono rispettare i vincoli complessivi di spesa di personale, e la loro effettiva erogazione è subordinata alla verifica dell’avvenuta riscossione delle sanzioni.


