Nella Delibera n. 79 del 29 gennaio 2020 dell’Anac, una Società ha contestato il provvedimento di non aggiudicazione della gara in questione (procedura aperta per l’affidamento dei servizi integrati di movimentazione via terra/mare/aerea e relative operazioni doganali e accessorie, dei materiali necessari all’attuazione delle spedizioni italiane in Antardide). L’Anac osserva che ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Dlgs. n. 50/2016, la stazione appaltante ha la facoltà discrezionale di non aggiudicare la gara (anche in caso di unica offerta) quando nessuna offerta sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, purché tale facoltà sia indicata espressamente nel bando di gara o nella lettera di invito (tale ultimo inciso è stato introdotto dal nuovo “Codice”, in un’ottica di maggiore trasparenza e di valorizzazione della lex specialis). Tale potere ha carattere amplissimo ed altamente discrezionale, sindacabile solo qualora sia manifestamente illogico o viziato da travisamento dei fatti, in quanto è conseguenza di un apprezzamento riservato alla Stazione appaltante. Anche nel caso di gara da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso, la Stazione appaltante ha il potere discrezionale di effettuare una valutazione di convenienza economica dell’unica offerta rimasta in gara. Infatti, nonostante tale potere sia sensibilmente più ampio nel caso di criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, non può a priori escludersi che, a prescindere dal giudizio di anomalia o di congruità dell’offerta, la Stazione appaltante possa pervenire ad una valutazione di non convenienza dell’offerta nonostante il ribasso formulato sull’importo posto a base di gara. Nell’ambito di tale giudizio, è legittimo che la Stazione appaltante effettui un’indagine di mercato per comparare l’offerta con i prezzi medi di mercato, nonché con quelli praticati dallo stesso operatore nell’ambito di altra gara relativa all’affidamento di prestazioni analoghe.




