Tar Toscana, Sentenza n. 1343 del 25 novembre 2024
Nella vicenda in esame, si richiede l’annullamento del provvedimento con cui un Comune ha escluso una candidata dalla procedura concorsuale per il ruolo di Dirigente dell’Area amministrativa, con la conseguente rettifica della Graduatoria approvata in precedenza. La candidata, classificatasi al secondo posto nella Graduatoria del Concorso pubblico, era stata esclusa in seguito alla verifica dei requisiti di partecipazione, in quanto il titolo di studio posseduto (Laurea triennale in Amministrazioni pubbliche ed Economia di mercato) non risultava conforme ai requisiti del Bando, che prevedevano una Laurea specialistica, magistrale o di vecchio ordinamento in specifiche discipline. L’esclusione ha impedito al Comune richiedente, che intendeva utilizzare la Graduatoria per assunzioni tramite scorrimento, di procedere con la sua assunzione, costringendolo a selezionare un altro candidato da una Graduatoria di un diverso Ente. La candidata ha quindi contestato la legittimità, sia del provvedimento di esclusione, sia della rettifica della Graduatoria. Il Tribunale ha accolto il ricorso, stabilendo che il Bando doveva essere interpretato in modo da consentire la partecipazione dei dipendenti pubblici con almeno 5 anni di servizio nelle Pubbliche Amministrazioni e in possesso di una Laurea triennale, senza richiedere cumulativamente una Laurea specialistica, magistrale o di vecchio ordinamento, necessaria invece per i candidati esterni. Una diversa interpretazione avrebbe determinato una disparità di trattamento ingiustificata, imponendo requisiti più stringenti ai candidati interni. Pertanto, il Tribunale ha annullato il provvedimento di esclusione e la rettifica della graduatoria, disponendo che la candidata venga ricollocata nella Graduatoria per il periodo in cui ne è stata esclusa, con il diritto di beneficiare di eventuali scorrimenti o utilizzi della stessa da parte di altre Amministrazioni.


