Anac, con un Atto approvato dal Consiglio il 28 novembre 2024, ha stabilito che la gestione in proroga del “Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani” per oltre 2 anni è incompatibile con l’ordinamento vigente. Tale pratica vìola, sia la normativa nazionale, che i principi comunitari in materia di Appalti pubblici, oltre a contraddire numerosi orientamenti giurisprudenziali e precedenti provvedimenti di vigilanza.
Il caso in esame
La decisione è arrivata al termine di un procedimento di vigilanza avviato in seguito ad un Esposto relativo a un importante Comune calabrese. In particolare, il controllo dell’Anac ha riguardato 2 affidamenti senza Gara pubblica, entrambi effettuati senza giustificazioni adeguate, in violazione delle regole di concorrenza.
Motivazioni addotte dal Comune
Il Comune ha giustificato gli affidamenti diretti sostenendo la necessità di garantire un Servizio essenziale, nell’attesa dell’individuazione di un Gestore unico regionale previsto dalla nuova organizzazione del Sistema rifiuti.
Tuttavia:
- la Gara successivamente indetta è stata annullata in autotutela, portando a una gestione continuativa in regime di proroga tecnica affidata alla stessa società già incaricata in precedenza;
- Anac ha stabilito che tali circostanze non costituiscono eventi eccezionali e imprevedibili: le problematiche legate alla riorganizzazione regionale erano già note prima della scadenza dell’affidamento precedente.
Violazioni riscontrate
Assenza di Gare competitive:
- entrambi gli affidamenti sono stati effettuati con procedura negoziata senza Bando, senza selezionare almeno cinque Operatori economici, come richiesto dalla normativa.
- Non è stata garantita la massima trasparenza e concorrenza, contravvenendo ai principi fondamentali degli Appalti pubblici.
Illegittimità della proroga tecnica:
- la proroga è stata giudicata illegittima per mancanza di circostanze oggettive estranee all’Amministrazione.
- Gli errori nella predisposizione degli atti di Gara sono stati ritenuti imputabili al Comune stesso, escludendo quindi la possibilità di ricorrere a una proroga straordinaria.
Contrasto con la normativa europea
- Anac ha richiamato la giurisprudenza europea, secondo cui la proroga contrattuale è ammessa solo in casi eccezionali e per motivi oggettivi.
Indicazioni finali
Anac ha ordinato al Comune di interrompere immediatamente la gestione in proroga, di indire una nuova Gara pubblica rispettando i criteri di massima trasparenza e concorrenzialità, e di correggere le carenze rilevate nell’esecuzione del Servizio e nella gestione delle future procedure di Gara.




