Rapporti di lavoro instaurati con i dipendenti di altre Amministrazioni locali: la Corte Piemonte rimette la questione alla Sezione Autonomie

Nella Delibera n. 33 del 6 aprile 2016 della Corte dei conti Piemonte, viene chiesto di conoscere se i rapporti di lavoro instaurati con i dipendenti di altre Amministrazioni locali, ai sensi dell’art. 1, comma 557, della Legge  n. 311/04, possano ritenersi esclusi dall’ambito di applicazione dell’art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/10. In particolare, nella richiesta di parere, il Sindaco specifica che il ricorso all’istituto suddetto consentirebbe al Comune in questione, con popolazione pari a 3.895 abitanti alla data del 31 dicembre 2015, di far fronte alla carenza di personale in organico e di svolgere i servizi comunali indispensabili per la collettività, in attesa che si perfezionino le procedure di collocamento del personale di ruolo soprannumerario degli Enti di area vasta e che, comunque, si possa procedere ad assunzione di personale a tempo indeterminato nel rispetto della normativa vigente in materia.

La Sezione ritiene che i rapporti di lavoro previsti dall’art. 1, comma 557, della Legge n. 311/04 (utilizzo di dipendenti di altre Amministrazioni pubbliche, previa autorizzazione di queste ultime), non rientrino fra quelli disciplinati dall’art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/10, poiché non instaurano un nuovo rapporto di lavoro ma prevedono unicamente l’utilizzo delle prestazioni rese da un soggetto che è già dipendente di un’Amministrazione pubblica.

Ma la Sezione puntualizza che, stante la discordanza di pareri sulla questione in esame, e attesa pertanto  la necessità di un indirizzo interpretativo univoco in materia, la Sezione ritiene opportuno che venga sottoposta all’esame del Presidente della Corte dei conti la valutazione sull’opportunità di deferire la questione alla Sezione delle Autonomie o alle Sezioni riunite.