L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 32/E del 5 dicembre 2023, ha fornito chiarimenti in merito alle modifiche introdotte dalla Legge n. 197/2022 (“Legge di bilancio 2023”) al regime forfettario di cui alla Legge n. 190/2014, riferito a Professionisti ed Imprese.
Nel rinviare per tutti gli approfondimenti del caso alla lettura della Circolare in commento, si ricorda che l’argomento riveste particolare importanza, seppur in via indiretta, anche per gli Enti Locali, in qualità di committenti di prestazioni nei confronti soggetti ricadenti nel citato regime.
Il regime nuovo forfetario prevede adesso una soglia non superiore ad Euro 85.000; tale nuovo requisito è applicabile già a partire dal 2023 e consente la permanenza nel regime agevolato a chi già lo applicava nel 2022 (Circolare n. 9/ E del 2019), oppure riguarda l’ingresso di nuovi soggetti.
È stata inoltre introdotta una speciale causa di fuoriuscita “immediata” dal regime forfetario, consistente nel superamento della soglia di Euro 100.000 di ricavi o compensi percepiti nel corso dell’anno.
In base alle novità, se in corso d’anno si percepiscono ricavi o compensi per un importo superiore al limite di Euro 85.000 ma comunque inferiore ai Euro 100.000, si rimane all’interno del regime forfetario nell’anno in corso per uscirne in quello successivo e ciò comporta la rettifica dell’Iva non detratta (art. 19-bis2 del Dpr. n. 633/1972). Detta rettifica deve essere operata tenendo conto del periodo compreso fra la data dell’acquisto e la data di fuoriuscita dal regime forfettario. In sostanza, il calcolo della rettifica della detrazione va effettuato considerando il numero dei mesi intercorrenti tra la data di acquisto del bene o servizio e quella di fuoriuscita dal regime forfettario.
I contribuenti che invece nel corso dell’anno superano la soglia dei Euro 100.000 di incasso passano al regime ordinario nello stesso anno. In particolare, con riguardo alle Imposte dirette, il contribuente rientra nel regime ordinario sin dall’inizio dell’anno, mentre per l’Iva entra nel regime ordinario dal momento dell’incasso che ha comportato la fuoriuscita dal regime, cui consegue l’integrazione della relativa fattura, con l’emissione di una nota di debito per l’importo della corrispondente imposta.
Nell’ultimo paragrafo la Circolare fornisce alcuni interessanti chiarimenti a specifiche domande poste dagli operatori sulle novità.
Ad esempio, viene specificato che, se il contribuente intraprende l’attività in corso d’anno, il superamento del limite di Euro 100.000 deve essere verificato senza confrontare il volume dei ricavi o dei compensi alla frazione d’anno di attività. Inoltre, viene chiarito anche che coloro che hanno aderito, ad esempio nel 2021, alla contabilità ordinaria, possono applicare dal 1° gennaio 2023 il regime forfetario se nel 2022 hanno percepito ricavi o compensi pari o inferiori agli Euro 85.000, senza quindi rispettare necessariamente il vincolo triennale di permanenza nel regime ordinario.
Viene precisato altresì che la fattura che comporta il superamento del limite di Euro 100.000 in corso d’anno, se emessa contestualmente all’incasso, deve esporre l’Iva a debito; qualora invece l’incasso avvenga in un momento successivo all’emissione della fattura, gli obblighi ai fini Iva sono assolti a partire dal momento in cui è stato incassato il corrispettivo dell’anzidetta operazione e dovrà essere integrata la fattura alla quale l’incasso si riferisce, ancorché emessa antecedentemente all’incasso medesimo.
L’applicazione dell’Iva si estende anche a tutte le altre cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate, ma non ancora fatturate al momento dell’incasso che comporta il superamento, nonché a tutte le altre cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate successivamente al medesimo incasso e non ancora fatturate.
Rimangono invece assoggettate alla disciplina del regime forfettario le operazioni fatturate anteriormente all’incasso che ha comportato il superamento dei Euro 100.000.
In materia di Imposte dirette viene precisato che il superamento del limite di Euro 100.000 nel corso dell’anno comporta l’applicazione delle regole ordinarie di determinazione del reddito d’impresa o di lavoro autonomo.
Le ritenute si applicano invece da parte dei committenti sostituti d’imposta solo sui compensi a decorrere dal superamento.




