Consiglio di Stato, Sentenza n. 6284 del 17 luglio 2025
Un concorso per docenti è stato impugnato da alcuni candidati che hanno contestato la prova pratica, sostenendo che fosse stata svolta in violazione dell’anonimato, poiché ogni elaborato riportava i dati personali del candidato, consentendo alla commissione di conoscerne l’identità prima della valutazione. Il Tar ha accolto il ricorso ordinando di ripetere la prova e le fasi successive. In appello è stato sostenuto che l’anonimato non si applicava perché la norma che lo prevedeva era stata abrogata e che la prova pratica era solo una parte della prova orale, per la quale non è previsto anonimato. Vi era anche un ricorso incidentale di altri candidati che criticavano la scelta di svolgere la prova in forma scritta anziché con le modalità pratiche previste dal bando. I Giudici hanno confermato la decisione del Tar, chiarendo che il principio di anonimato nelle prove scritte dei concorsi pubblici discende direttamente dai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento e resta valido anche dopo l’abrogazione della norma di dettaglio. L’anonimato va garantito anche nelle prove pratiche se consistono in elaborati scritti valutati prima del colloquio; il fatto che siano collegate a una prova orale non elimina questo obbligo se la valutazione non è contestuale alla presenza del candidato. Ciò che conta è la concreta modalità di svolgimento: se la prova scritta è discussa subito davanti alla commissione, l’anonimato è materialmente impossibile; se invece è valutata prima del colloquio in seduta non pubblica, l’anonimato deve essere rispettato. Le prove pratiche sono una tipologia distinta dalle prove puramente scritte o orali, quando consistono in un elaborato scritto, l’anonimato deve applicarsi, salvo nei casi in cui la modalità richieda inevitabilmente l’identificazione del candidato per contatto diretto e immediato. Secondo i Giudici, la questione chiave è l’esistenza di uno “iato temporale” tra lo svolgimento della prova pratica scritta e il colloquio: se questo intervallo c’è e serve alla commissione per attribuire un voto all’elaborato, l’anonimato è obbligatorio. Nel caso concreto, la prova pratica scritta era stata svolta in una data, corretta nei giorni successivi e solo dopo si erano tenuti i colloqui orali, quindi la commissione conosceva l’autore degli elaborati al momento della valutazione, esponendosi al rischio di condizionamenti. Quanto al ricorso incidentale, i Giudici hanno ritenuto legittima la forma scritta della prova, prevista dal bando e giustificata da ragioni organizzative e di tempo.




