Corte dei conti Lombardia, Delibera n. 17 del 23 gennaio 2025
Nel caso in specie, un Sindaco ha chiesto un parere riguardante la regolazione dei compensi professionali dell’Avvocatura comunale, in particolare sul processo di perfezionamento delle norme secondarie (regolamenti e contrattazione collettiva decentrata) che disciplinano tali compensi. Il quesito principale è se, analogamente a quanto avviene per il Contratto decentrato integrativo annuale, la Proposta di regolamento sui compensi debba essere sottoposta preventivamente al parere del Collegio dei Revisori dei conti dell’Ente, come avviene per il Contratto decentrato integrativo. Il quadro normativo di riferimento prevede che la fonte primaria stabilisca le condizioni di legittimità della spesa relativa ai compensi, delegandone disciplina e criteri ai regolamenti interni e alla contrattazione collettiva. Il Regolamento è un atto unilaterale dell’Amministrazione, adottato dalla Giunta comunale (art. 48, comma 3 del Dlgs. n. 267/2000 – Tuel), mentre il Contratto collettivo integrativo è un accordo tra le parti soggetto a controllo economico-finanziario del Collegio dei revisori (art. 40-bis del Dlgs. n. 165/2001). L’art. 239 del Tuel elenca 7 tipologie di atti che richiedono il parere obbligatorio del Collegio dei revisori: piani e strumenti di programmazione economico-finanziaria; bilancio di previsione, variazioni e salvaguardia degli equilibri; modalità di gestione dei servizi, partecipazione a organismi esterni; ricorso all’indebitamento; debiti fuori bilancio e transazioni; utilizzo di strumenti di finanza innovativa; regolamenti di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e tributi locali. Il Regolamento sui compensi dell’Avvocatura comunale non rientra in nessuna di queste categorie, motivo per cui non è richiesto il parere obbligatorio del Collegio dei Revisori. La decisione si basa sul fatto che il Regolamento è un atto di auto-regolamentazione della Giunta, rientrante nel potere di macro-organizzazione dell’Ente e non soggetto al controllo dei Revisori. Non esiste una norma che imponga il parere obbligatorio su questo Regolamento, a differenza di quanto avviene per il Contratto decentrato integrativo. Inoltre, il Comune in questione non ha ampliato le competenze del Collegio dei revisori nel proprio Statuto per includere il parere su questo regolamento. Il Contratto integrativo è sottoposto al controllo preventivo del Collegio dei revisori perché incide direttamente sulla spesa pubblica, mentre il Regolamento è una disciplina interna dell’Ente e non richiede tale controllo. La Sezione risponde negativamente al quesito del Comune, affermando che non è necessario il parere preventivo del Collegio dei revisori sulla proposta di regolamento dell’Avvocatura comunale. Se il Regolamento prevedesse la stipula di un Contratto decentrato per la corresponsione dei compensi, il parere dei revisori sarebbe obbligatorio, ma in sé il Regolamento rimane un atto di auto-organizzazione non è soggetto a questo obbligo. In conclusione, la Sezione stabilisce che non occorre acquisire il parere preventivo del Collegio dei revisori contabili per l’approvazione del Regolamento riguardante i compensi dell’Avvocatura comunale, trattandosi di fonti di regolazione diverse con iter normativi distinti.


