Il Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, con Parere n. 40965 del 20 dicembre 2024 e pubblicato in data 19 marzo 2025, si è espresso sul Regolamento per lo svolgimento delle sedute telematiche del Consiglio comunale.
Una Prefettura si è rivolta al Dait in merito ad una a vicenda descritta da alcuni Consiglieri di minoranza di un Comune sull’adozione del Regolamento per lo svolgimento delle sedute del Consiglio in modalità telematica. E’ stabilito che spetta al Sindaco o Presidente del Consiglio valutare e decidere se una seduta debba svolgersi in videoconferenza o in modalità mista, come indicato nell’art. 1 del Regolamento in questione. Il Regolamento precisa all’art. 4 che le modalità delle sedute devono essere specificate nell’avviso di convocazione, ma rimanda comunque ogni decisione concreta alla discrezionalità del Sindaco.
Sono state avanzate perplessità per il fatto che tale potere possa essere esercitato in modo arbitrario, senza criteri chiari, tra l’altro portando ad esempio il caso di una specifica richiesta (respinta) di alcuni Consiglieri di partecipare da remoto ai lavori per motivi sanitari e familiari.
Il Ministero ha ribadito che la Circolare n. 33/2022 ha indicato l’importanza per gli Enti Locali di adottare regolamenti specifici per disciplinare le sedute in videoconferenza o in modalità mista, considerato che, terminato lo stato d’emergenza epidemiologica “Covid”, non si poteva più applicare l’art. 73 del Dl. n. 18/2020. Viene fatto presente che il Tar Molise, con la Sentenza n. 211/2023, ha confermato la discrezionalità del Sindaco nel determinare la modalità delle sedute al momento della convocazione; tuttavia, il Dait suggerisce che gli Enti Locali, nell’esercizio della propria autonomia, potrebbero adottare regolamenti dettagliati per definire i criteri e le condizioni in cui i Consiglieri possono richiedere riunioni in videoconferenza o in modalità mista.




