Rendiconto di gestione e illegittimità della Delibera di approvazione in presenza di un tempo limitato per lo studio dei documenti inerenti da parte dei Consiglieri comunali

Nella Sentenza n. 3814 del 21 giugno 2018 del Consiglio di Stato, la questione controversa in esame riguarda la violazione dell’art. 227, comma 2, del Dlgs. n. 267/00 (Tuel), ai sensi del quale “il rendiconto è deliberato dall’Organo consiliare dell’Ente entro il 30 aprile dell’anno successivo, tenuto motivatamente conto della relazione dell’Organo di revisione. La proposta è messa a disposizione dei componenti dell’Organo consiliare prima dell’inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, non inferiore a 20 giorni, stabilito dal Regolamento”. I Giudici chiariscono che il ritardo della messa a disposizione dei Consiglieri della relazione dell’Organo di revisione (solo 2 giorni prima della seduta consiliare invece dei venti previsti) arreca un vulnus alle prerogative consigliari, impedendo una deliberazione consapevole. Quindi, secondo i Giudici, deve escludersi che si tratti di una violazione meramente procedimentale ovvero di una forma di irregolarità inidonea a determinare l’invalidità della Delibera di approvazione. La violazione è, al contrario, sostanziale e determina l’illegittimità della Delibera consiliare.