Nella Sentenza n. 3814 del 21 giugno 2018 del Consiglio di Stato, la questione controversa in esame riguarda la violazione dell’art. 227, comma 2, del Dlgs. n. 267/00 (Tuel), ai sensi del quale “il rendiconto è deliberato dall’Organo consiliare dell’Ente entro il 30 aprile dell’anno successivo, tenuto motivatamente conto della relazione dell’Organo di revisione. La proposta è messa a disposizione dei componenti dell’Organo consiliare prima dell’inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, non inferiore a 20 giorni, stabilito dal Regolamento”. I Giudici chiariscono che il ritardo della messa a disposizione dei Consiglieri della relazione dell’Organo di revisione (solo 2 giorni prima della seduta consiliare invece dei venti previsti) arreca un vulnus alle prerogative consigliari, impedendo una deliberazione consapevole. Quindi, secondo i Giudici, deve escludersi che si tratti di una violazione meramente procedimentale ovvero di una forma di irregolarità inidonea a determinare l’invalidità della Delibera di approvazione. La violazione è, al contrario, sostanziale e determina l’illegittimità della Delibera consiliare.




