Nella Delibera n. 839 del 21 ottobre 2020 dell’Anac, una Stazione appaltante ha chiesto all’Autorità se sia legittima o meno l’esclusione di un operatore economico che, nell’ambito della procedura in oggetto, ai fini del soddisfacimento del requisito di capacità tecnica relativo al numero medio triennale dei dipendenti, ha dichiarato un numero di addetti che in termini di rigorosa media aritmetica leggermente inferiore al quantitativo richiesto dalla lex specialis. Espone la Stazione appaltante che, a fronte della richiesta del possesso di un numero medio annuo di addetti non inferiore a 2 unità nel triennio 2017-2018-2019, un concorrente ha dichiarato di avere in organico una figura professionale solo a decorrere dal 1° agosto 2017, con la consegua che il numero medio triennale dei dipendenti risulterebbe essere pari a 0,81, rapportando i mesi di presenza di tale figura professionale al triennio considerato (5+12+12/36).
L’Anac chiarisce che la clausola della lex specialis con la quale la Stazione appaltante ha richiesto la presenza, nell’ultimo triennio, di un determinato numero “medio annuo” di dipendenti (senza specificare espressamente la necessità della presenza di ciascun dipendente per l’intero periodo senza soluzione di continuità), va interpretata conformemente all’art. 83 del Dlgs. n. 50/2016 e al Principio del favor partecipationis, nel senso cioè di non consentire l’esclusione dalla procedura di un operatore che abbia documentato di possedere un numero medio annuo di addetti non inferiore a 2 unità, indipendentemente dalla circostanza che una figura professionale abbia prestato servizio in una frazione di anno nell’arco temporale di riferimento.