Requisiti di capacità tecnico-organizzativa: il requisito dell’identità dei servizi deve rispondere ad un precipuo interesse pubblico

Nella Delibera n. 1046 del 13 novembre 2019 dell’Anac, una Società ha contestato la legittimità dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa previsti dalla lex specialis di gara. Per prima cosa, l’Anac evidenzia che è legittimato all’impugnazione degli atti di gara anche l’operatore economico che non ha presentato la domanda di partecipazione quando oggetto d’impugnazione siano clausole immediatamente escludenti, quali devono intendersi i requisiti di ammissione. In tal senso, peraltro, non ha alcuna rilevanza la circostanza, rappresentata dall’Amministrazione, che sono state presentate regolari offerte da parte di altri operatori economici.

Secondo l’Authority, nell’ipotesi in cui, per dimostrare la capacità tecnica dell’operatore economico, la lex specialis richieda il previo svolgimento di servizi identici, il requisito dell’identità dei servizi deve essere chiaramente espresso, rispondere ad un precipuo interesse pubblico e trovare giustificazione nelle caratteristiche tecniche del servizio oggetto di gara (Consiglio di Stato, Decisione n. 4170/2015).

Nel caso di specie, l’Anac ritiene che non ricorrano, né particolari interessi pubblici da tutelare, né specifiche caratteristiche tecniche del servizio tali da differenziarlo in maniera importante e significativa rispetto a quello svolto per conto di committenti privati. Appare quindi irragionevole e distorsivo della concorrenza limitare ai soli servizi identici, ovvero quelli svolti per conto di committenti pubblici, le attività dichiarabili dall’operatore economico ai fini della qualificazione; peraltro, laddove l’Amministrazione avesse inteso il requisito in termini di servizio analogo, ovvero svolto anche per committenti privati, avrebbe dovuto modificare, con un atto formale, gli atti di gara.