Nella Sentenza n. 1966 del 6 settembre 2021 del Tar Milano, una Società (ricorrente) classificatasi al secondo posto di una procedura aperta, contesta la mancata esclusione dalla gara della controinteressata, poiché quest’ultima, sarebbe priva dei requisiti di partecipazione in quanto, pur essendo iscritta nel Registro della Camera di Commercio, risultava inattiva sia al momento della presentazione dell’offerta che al momento dell’aggiudicazione. Ma tale tesi non convince i Giudici amministrativi. Il disciplinare di gara richiedeva, tra i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. a), del Dlgs. n. 50/2016, la mera “iscrizione nel Registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel Registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, per attività inerenti l’oggetto dell’appalto”, senza attribuire alcun rilievo alla circostanza che la posizione dell’Impresa iscritta sia o meno attiva. I Giudici chiariscono che l’utilità sostanziale dell’iscrizione camerale è quella di filtrare l’ingresso in gara dei soli concorrenti forniti di una professionalità coerente con le prestazioni oggetto dell’affidamento pubblico, poiché l’individuazione ontologica della tipologia d’azienda, al di là dell’oggetto sociale indicato nell’atto costitutivo o nello statuto societario, può avvenire solo attraverso l’attività, principale o prevalente, che sia in concreto espletata (laddove si tratti di Impresa operativa da tempo) e/o comunque documentata (in caso di impresa appena costituita, come nella fattispecie) dall’iscrizione alla Camera di commercio. La soluzione restrittiva sostenuta dalla ricorrente si porrebbe in contrasto con il Principio del favor partecipationis e precluderebbe irragionevolmente la partecipazione alla gara delle Società, come la controinteressata, di più recente costituzione. Dunque, la censura deve essere respinta.




