Delibera n. 225 dell’8 maggio 2024
Nel caso in studio, la questione controversa riguarda le clausole della lex specialis che stabiliscono i requisiti di partecipazione, ritenute asseritamente non legittime. In particolare, l’istante ha richiesto un parere sulla legittimità della disciplina di gara, lamentando l’impossibilità di partecipare a causa di filtri illegittimi imposti dalla Stazione appaltante sulla piattaforma Mepa. Tali filtri, secondo l’istante, impedirebbero la partecipazione nella Categoria OS30 tramite il subappalto qualificante o la qualificazione equipollente (OG11). L’Anac rileva che la Stazione appaltante dispone di ampia discrezionalità nella redazione degli atti di gara ed è legittimata a introdurre disposizioni atte a limitare la platea dei concorrenti, purché tale scelta non sia eccessivamente e irragionevolmente limitativa della concorrenza. Tale discrezionalità è correttamente esercitata quando vengono previsti requisiti pertinenti e congrui rispetto allo scopo perseguito, rispondendo ai parametri di ragionevolezza e proporzionalità in relazione alla tipologia e all’oggetto dello specifico appalto. L’Autorità chiarisce inoltre che, in base al principio dell’assorbimento, un operatore economico in possesso dell’attestazione Soa per la Categoria OG11 può eseguire le lavorazioni delle categorie OS3, OS28 e OS30, purché la classifica posseduta sia sufficiente a coprire la somma degli importi di tutte le lavorazioni riconducibili alle Categorie “assorbibili” indicate nel Bando di gara.