Residui attivi: gestione

Corte dei conti Lombardia, Delibera n. 55 del 22 febbraio 2024

Nella fattispecie in esame, la Sezione considerato che l’impropria permanenza di residui attivi vetusti nel conto del bilancio, oltre ad “inquinare” la genuina determinazione del risultato di amministrazione, ha ricadute negative sugli equilibri del bilancio, che è fondato su un accettabile livello delle entrate, in grado di sostenere le spese, rammenta le conclusioni della giurisprudenza contabile a mente della quale, sebbene il paragrafo 9.1. del Principio contabile applicato della contabilità finanziaria (n. 4.2. del Dlgs. n. 118/2011) non imponga automaticamente la cancellazione dei residui attivi trascorsi 3 anni dalla scadenza del credito non riscosso, tuttavia, il mantenimento di quelli più risalenti costituisce un’evenienza eccezionale che deve essere oggetto di adeguata ponderazione da parte dell’Ente Locale.

Nello specifico, infatti, l’Ente non può limitarsi a verificare che continui a sussistere il titolo giuridico del credito, l’esistenza del debitore e la quantificazione del credito, ma deve anche verificare l’effettiva riscuotibilità dello stesso e le ragioni per le quali non è stato riscosso in precedenza. Cosicché ove risulti che il credito, di fatto, non è più esistente, esigibile o riscuotibile entro termini ragionevoli, esso deve essere stralciato dal conto dei residui e inserito nel conto del patrimonio in un’apposita voce dell’attivo patrimoniale fino al compimento del termine prescrizionale, al termine del quale deve essere eliminato anche da tale conto, con contestuale riduzione del patrimonio.

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