Residui attivi risalenti e obbligo di verifica della loro effettiva esigibilità

Corte dei conti Lombardia, Delibera n. 71 del 3 marzo 2026

I residui attivi di anzianità superiore a 5 anni richiedono una particolare attenzione da parte dell’Ente, poiché la normativa prevede che la relazione sulla gestione allegata al rendiconto illustri espressamente le ragioni della loro permanenza in bilancio e la fondatezza dei relativi crediti. In questi casi si determina una vera e propria inversione dell’onere della prova: non è sufficiente dimostrare l’esistenza originaria del credito, ma è l’Ente che deve giustificare in modo puntuale le ragioni per cui ritiene opportuno mantenerlo tra i residui attivi anziché procedere alla sua cancellazione.

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