Corte dei conti, Sezione Seconda Giurisdizionale centrale d’Appello, Sentenza n. 278 del 27 novembre 2020
Oggetto:
Condanna Amministratori comunali per aver incaricato un Professionista esterno, quale Responsabile dell’Ufficio Tecnico (anni 2011/2015): conferma Sentenza della sezione territoriale per la Valle d’Aosta n. 6/2019.
Fatto:
Dall’inizio degli anni ‘80 risaliva la prassi, in questo piccolissimo Comune valdostano (200 abitanti circa), di attribuire le funzioni di Tecnico comunale ad un soggetto esterno all’Amministrazione. Il relativo impegno temporale era stato inizialmente fissato in una giornata a settimana, articolata anche in 2 mezze giornate, successivamente lievitato, negli anni, a 3 o 4 mezze giornate, sempre a settimana.
Nel maggio 2017 la Procura contabile conveniva in giudizio 8 componenti la Giunta (compreso il Segretario) di questo Comune succedutosi nel tempo, chiedendo il risarcimento, dal dicembre 2010, di un danno complessivo di oltre Euro 66.000. Secondo la Procura, gli incarichi violavano gli artt. 17 e18 del Regolamento comunale, a cui rinvia l’art. 110 del Tuel (Dlgs. n. 267/2000): “in particolare, l’arco ultratrentennale lungo il quale si erano dipanati gli incarichi in argomento escludeva, di per sé, che questi ultimi avessero consentito di soddisfare esigenze straordinarie e contingenti; mentre la designazione del medesimo soggetto, oltretutto avvenuta in assenza di criteri predeterminati, eludeva l’indefettibile temporaneità degli incarichi stessi. Inoltre, i compensi via via pagati al Professionista non risultavano quantificati sulla base di parametri chiaramente evincibili e predefiniti; e neppure erano stati stipulati in forma scritta i contratti fra il Comune e la suddetta Professionista. Peraltro costei, nel pur limitato arco temporale a cui la Procura regionale ha riferito l’odierna domanda risarcitoria, presso il medesimo Comune aveva curato per conto di privati numerose pratiche edilizie: così ponendosi, asseritamente, in confitto d’interessi rispetto all’incarico di tecnico di cui era titolare”.
I Giudici territoriali (Sentenza n. 6/2019) escludono la colpa grave per 3 Assessori appena nominati o quelli che hanno partecipato poche volte all’adozione degli atti di incarico (per cui vengono assolti), mentre condannano gli altri, per un danno di Euro 4.000 per ogni anno (dal 2011 al 2015) e quindi complessivamente per un danno complessivo di Euro 18.000 (tenuto conto di riduzioni nel 2011). La Procura contabile regionale per la Valle d’Aosta presenta ricorso in appello contro l’assoluzione dei 3 Assessori. Il ricorso è respinto, con il riconoscimento delle loro spese di difesa (Euro 2.500, oltre spese generali, Iva e Cpa) a carico del Comune.
Sintesi della Sentenza:
La Procura sostiene che “la valutazione dell’elemento soggettivo, giacché, pur se subentrati nella carica solo a partire dalla seconda metà dell’anno 2015, i nuovi Amministratori avrebbero dovuto adeguatamente ponderare, con la diligenza richiesta al buon amministratore, la legalità di quanto stavano per decidere, non potendosi secondo la Procura appellante in alcun modo ammettere che dalla presenza sulla stessa fattispecie di analoghe Deliberazioni da altri adottate potesse derivare l’esenzione della colpa grave a favore di coloro che erano subentrati nell’Amministrazione del Comune. La Pronuncia sarebbe inoltre contraddittoria, in quanto a carico del Segretario comunale era stata riconosciuta la responsabilità risarcitoria proprio per il fatto di non essersi colposamente avveduto della dannosità dei pregressi provvedimenti di incarico, al contrario cioè di quanto inspiegabilmente deciso per gli Assessori odierni appellati”.
I Giudici sostengono che i 3 Amministratori hanno adottato “l’unica Delibera per quale sono stati convenuti in giudizio il 1° giugno 2015, dopo essere stati nominati Assessori del Comune nel mese di ‘maggio 2015’, quindi non oltre 30 giorni dopo il loro insediamento; come sopra anticipato, l’atto è andato ad inquadrarsi in una lunga serie di precedenti addirittura risalenti al 1996, anno in cui venne approvata la Deliberazione di Giunta n. 33/1996, per poi proseguire negli anni con numerose altre Delibere tutte finalizzate a reiterare il contestato incarico professionale senza quasi soluzione di continuità fino al 2015, in cui già con la Deliberazione n. 9 del 29 gennaio, la Giunta comunale, evidentemente non ancora composta dagli odierni appellati, aveva approvato il conferimento dell’incarico alla stessa Professionista esterna per il trimestre gennaio-marzo. In tale contesto, ravvisare un inescusabile discostamento dai doveri di servizio nella condotta degli Amministratori che si sono trovati a distanza di pochi giorni dalla loro nomina ad ingerirsi in una fattispecie procedimentale che si protraeva da circa un ventennio a quella parte, non pare al Collegio fondatamente prospettabile in termini di colpa grave, tanto più ove si consideri, per un verso, che con la Deliberazione n. 38/2015 si è provveduto a liquidare il compenso spettante al Tecnico esterno in virtù dell’incarico già conferito, giova ribadirlo, con la richiamata Delibera di Giunta n. 9/2015, dunque per adempiere ad un debito già perfezionatosi a carico dell’Ente su iniziativa di altri Amministratori, e, per altro verso, ma alla stessa stregua, per integrare il relativo impegno contabile fino all’attivazione del ‘Servizio Tecnico’ istituito in forma associata, giusta Delibera del Consiglio comunale n. 5/2015. Oltre agli elementi sin qui considerati, occorre sia pure sotto altro profilo dare conto del fatto che la proposta esitata nel contestato provvedimento era stata corredata del parere favorevole di legittimità espresso dal Segretario comunale in conformità all’art. 9 della Lr. n. 46/1998, nel testo novellato dall’art. 49 bis della Lr. n. 54/1998”.
Commento:
Sicuramente il non aver aggiornato il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi ha negativamente posto gli Amministratori in una posizione sfavorevole. Da quanto sostenuto dal Segretario, il Comune negli anni passati aveva cercato di mettere a concorso il posto di Tecnico del Comune, senza risultati.
La Procura contesta l’assoluzione degli Amministratori che hanno approvata l’ultima Delibera trimestrale d’incarico, senza esito. Per un così piccolo Comune, molti problemi e molte spese !
di Antonio Tirelli




