Responsabilità amministrativa: legittima la nomina di “Esperto del Sindaco” per supportare l’Ente nella predisposizione del “Piano di riequilibrio finanziario pluriennale”

Nella Sentenza n. 11 dell’11 febbraio 2020 della Corte dei conti d’Appello Sicilia, un Sindaco era stato condannato, in primo grado, a risarcire il danno derivante dall’illegittimo conferimento di un incarico quale “esperto del Sindaco” ad un soggetto esterno all’Ente.

In particolare, il Sindaco avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 14 della Lr. Sicilia n. 7/1992, aveva dapprima conferito e poi rinnovato, per periodi trimestrali, l’incarico di “esperto del Sindaco” nelle materie di contabilità, finanze e tributi.

Il Collegio contabile di primo grado riteneva che i compensi che erano stati erogati all’esperto costituivano danno per le finanze comunali considerato che l’oggetto dell’incarico risultava generico e, quindi, inidoneo a perfezionare il requisito dello stretto rapporto di strumentalità dei compiti assegnati all’esperto rispetto all’esercizio di funzioni di natura non gestionale di pertinenza del Sindaco, così come richiesto dall’art. 14 della Lr. n. 7/1992.

Dunque, dall’evanescenza dell’oggetto dell’incarico si desumeva la sua sostanziale inutilità. D’altronde, anche i vari provvedimenti di rinnovo dell’incarico erano privi di specifica motivazione. In ogni caso, doveva ritenersi carente di adeguata giustificazione la nomina di un esperto in materia di contabilità, finanze e tributi, considerato che le relative funzioni rientravano nella sfera delle ordinarie competenze del Settore Finanze e Tributi del Comune e che il suddetto incarico mirava a supportare al fine di colmarne lacune funzionali.

La Sezione Appello ha chiarito che agli Esperti non possono essere affidati compiti di natura gestionale, rientranti nelle ordinarie attribuzioni delle strutture burocratiche del Comune. Tuttavia, la condotta del Sindaco non è stata posta in violazione di legge. La scelta dell’esperto ha, infatti, permesso al Sindaco di avere un determinante ausilio per la redazione di un nuovo Piano di risanamento finanziario pluriennale, fortemente richiesta dalla Sezione controllo della Corte dei conti, nel quale gli obiettivi di risanamento sono stati tradotti in concrete misure da inserire nel bilancio annuale e in quello pluriennale.

Pertanto la scelta del Sindaco è stata orientata verso un soggetto esterno dotato di elevata professionalità e di specifica esperienza, che potesse fornirgli un valido supporto nell’esercizio delle proprie funzioni d’indirizzo politico-amministrativo in materie particolarmente complesse, delicate ed in continua evoluzione, quali la contabilità e il risanamento, ponendosi in sinergia, e non in sostituzione, con i funzionari del Settore Bilancio e Finanze, al fine di evitare il rischio incombente della dichiarazione del dissesto finanziario.

In definitiva, le attività effettivamente svolte dall’esperto non sono state di tipo prettamente gestionale e burocratico né si sono sovrapposte indebitamente all’esercizio delle ordinarie attribuzioni di competenza dei funzionari del Settore Finanze, con la conseguenza che nessun danno erariale è da attribuire alla scelta del Sindaco che grazie all’attività dell’esperto nominato ha permesso in modo determinante di evitare all’Ente le conseguenze negative del dissesto.