“Reverse charge”: non ha rilevanza Iva la fattura emessa dal rappresentante fiscale italiano di un fornitore estero

L’Agenzia delle Entrate, Direzione centrale Normativa, con la Risoluzione n. 21/E del 20 febbraio 2015, in risposta ad una richiesta di consulenza giuridica, ha fornito indicazioni sulla corretta interpretazione dell’art. 17, del Dpr. n. 633/72, in materia di applicazione della “inversione contabile” nei rapporti con fornitori esteri, nel caso in cui venga emessa fattura dal rappresentate fiscale con partita Iva italiana.

L’art. 17, comma 2, del Dpr. n. 633/72, come modificato dall’art. 1, comma 325, lett. b), della Legge n. 228/12 (c.d. “Legge di stabilità 2013”), prevede che “gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato,compresi i soggetti indicati all’art. 7-ter, comma 2, lettere b) e c), sono adempiuti dai cessionari o committenti. Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione di registrazione secondo le disposizioni degli artt. 46 e 47 del Dl. n. 331/93, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 427/93”.

Quindi, come disposto dall’attuale comma 2, dell’art. 17, a partire dal 1° gennaio 2013, vige l’obbligo, per il soggetto passivo stabilito in Italia, di integrare la fattura che ha ricevuto dal fornitore/prestatore Ue per tutti gli acquisti di beni/servizi territorialmente rilevanti in Italia. Diversamente, in caso di acquisto di beni o servizi territorialmente rilevanti in Italia da fornitori stabiliti in Paesi extra-Ue, rimane fermo l’obbligo, in capo al cessionario/committente nazionale, di emissione dell’autofattura.

Gli adempimenti da compiere da parte del committente, in caso di prestazioni rese da fornitori Ue, sono stati dettagliatamente precisati dall’Agenzia nella propria Circolare n. 12/E del 2013.

Chiarimenti in merito erano già stati forniti in precedenza con la Risoluzione n. 89/E del 2010, in cui si precisava che il citato art. 17, comma 2, “esclude che il cedente o prestatore non residente sia tenuto all’emissione della fattura (e ai conseguenti adempimenti di annotazione e dichiarazione), tramite il numero identificativo Iva italiano”; inoltre, nella stessa Risoluzione, è stato consentito che il rappresentante fiscale di un soggetto estero possa emettere, nei confronti del cessionario/committente residente, un documento non rilevante ai fini dell’Iva, con indicazione della circostanza che l’imposta afferente tale operazione verrà assolta dal cessionario o committente.

Pertanto, il documento emesso con Partita Iva italiana dal rappresentante fiscale di un soggetto passivo estero residente nella Ue (o fuori dalla Ue), per una cessione effettuata nei confronti di un soggetto passivo Iva residente in Italia, è da considerare non rilevante come fattura ai fini Iva e deve essere richiesta, al suo posto, la fattura emessa direttamente dal fornitore estero.