Posto che le novità in materia di “reverse charge“ introdotte dall’art. 1, comma 629, della “Legge di stabilità 2015” (Legge n. 190/14) – che ha inserito la lett. a-ter) all’interno dell’art. 17, comma 6, del Dpr. n. 633/72 – producono effetti già in relazione alle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2015, ma considerata la complessità di determinati risvolti applicativi di tale disciplina per gli operatori interessati, non saranno applicate sanzioni su eventuali comportamenti difformi adottati dai contribuenti prima del 22 dicembre 2015.
E’ con questa clausola di salvaguardia, posta a chiusura
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