Corte Costituzionale, Sentenza n. 115 del 1° luglio 2024
Nella fattispecie in esame, viene sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 15, comma 3, del Dlgs. n. 39/2010, il quale stabilisce che il termine di prescrizione delle azioni di responsabilità contro i Revisori legali dei conti e le Società di revisione decorre dalla data della relazione di revisione sul bilancio d’esercizio o consolidato. In particolare, i Giudici sono chiamati a decidere su una domanda di risarcimento del danno proposta dal Curatore fallimentare di una Società contro l’ex Revisore legale dei conti, accusato di omessa vigilanza sulla contabilità e sui bilanci. La convenuta ha eccepito la prescrizione del credito risarcitorio, sostenendo che la relazione di revisione del bilancio 2012 è datata 14 giugno 2013, mentre la citazione è stata notificata il 17 ottobre 2018, oltre il termine quinquennale di prescrizione. I Giudici ritengono che la norma in questione sia costituzionalmente illegittima, in quanto violerebbe diversi Principi costituzionali, come l’art. 3 della Costituzione (per irragionevole disparità di trattamento rispetto ad altre azioni di responsabilità) e l’art. 24 (perché ostacolerebbe l’esercizio del diritto risarcitorio). In sintesi, la norma stabilisce un termine di prescrizione unico per le azioni contro i Revisori, decorrente dal deposito della relazione di revisione. Tuttavia, i Giudici sottolineano che questo può essere irragionevole, specialmente quando il danno non è ancora conoscibile al momento del deposito della relazione. Infine, i Giudici precisano che per garantire una maggiore tutela del danneggiato e un bilanciamento degli interessi, la decorrenza della prescrizione dovrebbe essere legata alla conoscibilità del danno, non al semplice deposito della relazione di revisione.


