Tar Lazio, Sentenza n. 9499 del 14 maggio 2024
sNel caso in esame, l’aggiudicazione era stata inizialmente assegnata a favore di un Raggruppamento temporaneo di imprese in fase di formazione. Successivamente, il Rti ha perso la mandataria a seguito di un’interdittiva antimafia. Su richiesta della Stazione appaltante, la mandante ha confermato, ai sensi dell’art. 48, comma 17, del Dlgs. n. 50/2016 (applicabile ratione temporis), l’offerta tecnica ed economica presentata dal Rti, esprimendo la volontà di sottoscrivere il contratto senza possibilità di modifiche. La Stazione appaltante ha inoltre richiesto un’appendice alla cauzione definitiva che certificasse la variazione del soggetto garantito. La mandante ha informato la Stazione appaltante, dopo aver consultato l’originario garante, che il sistema bancario non era in grado di emettere un’appendice alla cauzione. Ogni alternativa proposta dalla mandante è stata considerata inadeguata, poiché i diversi istituti assicurativi interpellati non soddisfacevano i requisiti del Disciplinare di gara. Infine, la Stazione appaltante ha riscontrato la presenza dei presupposti per esercitare il potere di revoca, ai sensi dell’art. 21-quinquies, della Legge n. 241/1990, poiché la ricorrente non ha prodotto nei termini previsti dalla lex specialis una garanzia definitiva idonea, condizione necessaria per la sottoscrizione del contratto. Secondo la ricorrente, la revoca dell’aggiudicazione sarebbe illegittima. I Giudici rilevano che la richiesta di emettere una nuova fideiussione in favore della sola mandante è illegittima. Dopo aver verificato positivamente i requisiti di partecipazione dell’Operatore economico rimasto in gara, la regola dell’unicità del raggruppamento non si applica più. La validità della garanzia definitiva, essenziale per stipulare il contratto, deve essere valutata secondo le disposizioni del Codice civile sulle obbligazioni solidali. In altri termini, la garanzia prestata rimane valida ed efficace per le obbligazioni assunte dalla sola mandante, anche se il raggruppamento temporaneo di imprese non costituisce un’entità giuridica distinta. La Banca si è impegnata a garantire le obbligazioni solidali dei partecipanti originari, senza distinzione pro-quota. La fideiussione, anche come contratto autonomo di garanzia, è un rapporto bilaterale tra fideiussore e creditore, e non è influenzata dalle vicende dei debitori solidali. Eventuali problemi della Banca riguarderebbero solo i rapporti interni tra garante e debitore, senza influire sull’azione della Stazione appaltante. In assenza di norme o disposizioni specifiche che richiedano una revisione della garanzia fideiussoria e senza un reale pregiudizio per la Stazione appaltante, la revoca dell’aggiudicazione è priva di fondamento e quindi illegittima.






