Corte dei conti Campania, Delibera n. 39 del 30 gennaio 2025
Nella fattispecie in esame, un Sindaco chiede un parere sulla possibilità di riconoscere un debito per incarichi legali svolti per l’Ente tra il 2008 e il 2013, nonostante l’assenza di un contratto scritto e di un impegno di spesa regolare. Il problema nasce dal fatto che la normativa e la giurisprudenza indicano che, in assenza di questi requisiti formali, il rapporto tra l’Ente e il Professionista sarebbe nullo, e l’obbligo di pagamento ricadrebbe su chi ha ordinato la spesa. Tuttavia, le attività legali svolte hanno portato vantaggi all’Ente, come esiti favorevoli in giudizio e risparmi economici. Il Sindaco chiede quindi se, considerando l’utilità concreta per l’Ente e il rischio di ulteriori contenziosi per indebito arricchimento, sia possibile riconoscere il debito nei limiti del beneficio ottenuto, pur in assenza della documentazione contabile richiesta dalla normativa.
La Sezione afferma che il riconoscimento di un debito fuori bilancio per incarichi legali svolti senza un regolare impegno di spesa e senza contratto scritto è possibile, a condizione che l’ente abbia ottenuto un effettivo vantaggio da tali attività.
La Sezione chiarisce che gli Enti Locali possono assumere spese solo se vi è un impegno contabile registrato e una copertura finanziaria verificata (art. 191 del Dlgs. n. 267/2000 – Tuel). Il parere di regolarità contabile e la certificazione della copertura finanziaria sono essenziali per la validità dell’atto, ma la loro assenza non inficia automaticamente la Delibera di Giunta, che rimane solo irregolare. Inoltre, la Sezione specifica che in assenza di un contratto scritto, il rapporto tra l’Ente e il Professionista potrebbe essere considerato nullo. Tuttavia, la giurisprudenza ha riconosciuto che il conferimento del mandato ad litem può soddisfare il requisito della forma scritta ad substantiam, perfezionando il contratto tra l’Ente e l’avvocato.
L’art. 194, comma 1, lett. e), del Tuel, permette il riconoscimento di un debito fuori bilancio quando vi sia stata un’acquisizione di beni o servizi che abbiano portato un effettivo vantaggio all’Ente. Il riconoscimento del debito non si basa sulla validità del contratto, ma sull’arricchimento ricevuto dall’Ente.
La Sezione ha evidenziato che, se il mancato riconoscimento del debito può comportare ulteriori contenziosi e danni per l’Ente (es. azioni per indebito arricchimento), è opportuno procedere con il riconoscimento limitatamente ai vantaggi ottenuti. Se la spesa è stata effettuata senza rispettare le regole contabili, il rapporto obbligatorio si considera instaurato tra il fornitore del servizio e chi ha disposto la spesa, non con l’Ente (art. 191, comma 4, del Tuel). Tuttavia, se l’Ente ha ottenuto un risparmio o un guadagno dall’attività svolta (ad esempio, attraverso esiti giudiziari favorevoli o transazioni vantaggiose), il debito può essere riconosciuto ai sensi dell’art. 194 del Tuel.
La Sezione conclude che, nonostante l’assenza di un regolare impegno contabile e di un contratto scritto, il debito per gli incarichi legali può essere riconosciuto se le attività svolte hanno prodotto un beneficio concreto per l’Ente, evitando così il rischio di ulteriori contenziosi.







