Riconoscimento dell’indennità di funzione al Vicepresidente della Provincia in caso di sospensione del Presidente

Corte dei conti Campania, Delibera n. 78 del 20 febbraio 2025

Nella fattispecie in esame, la questione controversa riguarda il riconoscimento dell’indennità di funzione prevista dall’art. 1, comma 59, della Legge n. 56/2014 al vicepresidente della Provincia che esercita le funzioni vicarie in seguito alla sospensione del presidente, ai sensi dell’art. 11 del Dlgs. n. 235/2012. Si chiede inoltre se l’onere di spesa debba gravare interamente sul bilancio della provincia. Le linee interpretative e la giurisprudenza amministrativa riconoscono il diritto all’indennità nella misura spettante al titolare della carica per il periodo di effettivo esercizio delle funzioni, escludendo il cumulo con altre indennità previste dal DLgs. n. 267/2000. La Sezione ritiene che l’indennità di funzione debba essere riconosciuta al vicepresidente della Provincia durante l’esercizio delle funzioni vicarie a seguito della sospensione del presidente, poiché in caso di vacanza della carica al sostituto spettano sia le funzioni che il trattamento economico del titolare. Tale conclusione si basa su una lettura sistematica della normativa vigente e su un orientamento consolidato del Consiglio di Stato e della giurisprudenza contabile. L’indennità di funzione ha lo scopo di garantire l’indipendenza economica necessaria per l’esercizio delle funzioni istituzionali. Sebbene inizialmente esclusa per alcune cariche provinciali, essa è stata reintrodotta con il Dl. n. 124/2019 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 157/2019) per il presidente della Provincia, rendendola quindi estendibile al vicepresidente in caso di esercizio delle funzioni vicarie. Il quadro normativo di riferimento è regolato dagli artt. 53 e 82 del Tuel, che disciplinano rispettivamente la sostituzione temporanea del presidente della Provincia e il trattamento economico degli amministratori locali. In particolare, l’art. 53 del Tuel distingue due situazioni:

–        impedimento permanente del presidente (comma 1), che comporta lo scioglimento del consiglio e l’elezione di un nuovo presidente;

–        impedimento temporaneo o sospensione del presidente (comma 2), che prevede l’esercizio delle funzioni da parte del vicepresidente senza determinare la decadenza dell’intero organo.

Nel caso di sospensione ai sensi dell’art. 11 del Dlgs. n. 235/2012, l’impedimento è temporaneo ma può durare a lungo. In questo scenario, il vicepresidente assume un ruolo di reggenza effettiva e continuativa, il che giustifica il riconoscimento dell’indennità nella stessa misura spettante al Presidente. Tale interpretazione è coerente con il consolidato orientamento del Consiglio di Stato e della giurisprudenza contabile, che in casi analoghi hanno riconosciuto il diritto all’indennità del Sindaco al Vicesindaco reggente. Un ulteriore riferimento proviene dalle linee guida della Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali del 23 giugno 2020, che ribadiscono il principio secondo cui il sostituto di un titolare impedito deve percepire la stessa indennità, essendo chiamato ad assumere integralmente le funzioni dell’organo sostituito. Questa impostazione è confermata anche dalla prassi ministeriale, che ha già riconosciuto l’equiparazione del Vicesindaco al Sindaco in situazioni di vacanza della carica. La Sezione chiarisce che l’onere dell’indennità grava interamente sul bilancio della Provincia, in conformità all’art. 1, comma 59, della Legge n. 56/2014, tranne nei casi in cui il Vicepresidente percepisca già un’altra indennità per una carica elettiva. In questa eventualità, si applica il principio di non cumulabilità previsto dall’art. 82 del Tuel, il quale consente al soggetto di optare per una delle due indennità o di percepire il 50% di ciascuna. La Sezione conclude che l’indennità prevista per il Presidente della Provincia deve essere riconosciuta anche al Vicepresidente durante il periodo di esercizio delle funzioni vicarie in caso di sospensione del titolare, garantendo così la continuità amministrativa e una corretta retribuzione per l’attività svolta.

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