Riduzione del disagio abitativo: ripartite per Regioni le somme relative al “Fondo destinato agli inquilini morosi” per l’annualità 2020

È stato pubblicato, sulla G.U. n. 196 del 6 agosto 2020, il Decreto datato 23 giugno 2020, emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Mef, relativo al riparto per l’annualità 2020 del “Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli”.

Ricordiamo che per “morosità incolpevole” si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a causa della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare.

Tra le specifiche cause di morosità incolpevole rientrano:

  • la perdita di lavoro per licenziamento;
  • accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro;
  • cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
  • mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
  • cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
  • malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

Le risorse, per l’anno 2020, del “Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli” ammontano ad Euro 9.500.000.

L’art. 1, comma 2, estende la possibilità di accedere alle risorse in questione anche a coloro che, pur non essendo destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto, autocertifichino di aver subito tra marzo e maggio 2020, in ragione dell’emergenza “Covid-19”, una perdita del proprio reddito ai fini Irpef superiore al 30% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e di non disporre della liquidità necessaria per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o agli oneri accessori.

Tre le condizioni poste:

  • che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare registrato (anche tardivamente);
  • il richiedente deve risiedere nell’alloggio da minimo un anno;
  • sono esclusi coloro che vivono in abitazioni di tipo signorile, ville o castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici.

L’art. 1, comma 3, specifica che questi contributi non sono cumulabili con il c.d. “reddito di cittadinanza” di cui al Dl. n. 4/2019.

L’art. 65, comma 2-quater, del Dl. 17 marzo 2020, n. 18, come convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 (Decreto “Cura Italia”, vedi Entilocalinews n. 18 del 4 maggio 2020), ha disposto che, al fine di accelerare l’erogazione delle risorse attribuite per la riduzione del disagio abitativo, il riparto tra le Regioni della disponibilità complessiva assegnata per l’anno 2020 al “Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione”, e il riparto dell’annualità 2020 del “Fondo” destinato agli inquilini morosi incolpevoli, fossero effettuati entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge n. 27/2020 di conversione del Dl. “Cura Italia” e adottando gli stessi coefficienti già utilizzati per i riparti relativi all’annualità 2019. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione n. 27/2020 del Dl. n. 18/2020 in commento, le Regioni erano inoltre chiamate ad attribuire ai Comuni le risorse assegnate, con procedura di urgenza.

Nel ribadire l’esigenza di procedere il più rapidamente possibile ad assegnare agli Enti Locali le somme in questione, il Decreto interministeriale specifica che il riparto possa avvenire anche in base alle quote a rendiconto o programmate nelle annualità pregresse, nonché per l’eventuale scorrimento delle graduatorie vigenti del “Fondo nazionale” di cui all’art. 11 della Legge n. 431/1998. I Comuni utilizzano i fondi anche ricorrendo all’unificazione dei titoli, capitoli e articoli delle voci di bilancio ai fini dell’ordinazione e pagamento della spesa delle risorse di cui al “Fondo” del presente riparto e di quelle del “Fondo” di cui all’art. 11 della Legge n. 431/1998.

Sono le Regioni ad individuare gli Enti cui destinare le risorse, anche in deroga all’Elenco dei Comuni ad alta tensione abitativa approvato con Delibera Cipe n. 87 del 13 novembre 2003.

Sempre alle Regioni spetta inoltre il compito di assicurare il monitoraggio, sia sull’utilizzo delle risorse relative al “Fondo”, sia su altri eventuali stanziamenti regionali, secondo le specifiche che sono state definite dal Decreto.