Riduzioni di spesa: autonomia gestionale e organizzativa riconosciuta ai Comuni dall’ordinamento vigente

Nella Delibera n. 239 del 20 luglio 2015 della Corte dei conti Lombardia, un Sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione del Dl. n. 66/14, convertito nella Legge n. 89/14, in riferimento al previsto obbligo di riduzione della spesa corrente. In particolare, l’art. 47, comma 12, del Dl. n. 66/14, stabilisce che “i Comuni possono rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall’applicazione del comma 9”, in base a tale norma il Sindaco chiede se sia possibile ridurre la spesa corrente del bilancio 2015 diminuendo gli stanziamenti degli Interventi da 2 a 8, con esclusione dell’Intervento 1 e della quota di Intervento 7 riferita all’Irap calcolata sulle retribuzioni dei dipendenti (in considerazione del fatto che tali spese sono già soggette ai limiti e riduzioni previsti dall’art. 1, comma 557, della Legge n. 296/06 e successive modifiche ed integrazioni). La Sezione afferma che le decurtazioni in questione potranno riflettersi sulle scelte alternative di spesa corrente da sostenere in base all’autonomia gestionale e organizzativa riconosciuta ai Comuni dall’ordinamento vigente, fermo rimanendo il raggiungimento dell’obiettivo complessivo cui è tesa la manovra finanziaria.

Delibera n. 239 del 20 luglio 2015 della Corte dei conti Lombardia