Rientro dal part-time di un dipendente pubblico: i vincoli alla spesa di personale relativamente al Patto di stabilità

Con la Delibera n. 170 del 6 novembre 2014, la Corte dei conti Friuli Venezia Giulia è intervenuta sul diritto per i dipendenti pubblici in part-time di ripristinare il loro orario di lavoro fino al raggiungimento del tempo pieno e le conseguenze ai fini del rispetto del Patto di stabilità (interno).

Per ben comprendere i termini della questione la Sezione dovrà valutare:

1)      la disciplina del rapporto di lavoro in part-time prestato dai pubblici dipendenti, sia con riferimento alle previsioni normative che con riferimento a quelle contrattuali, con specifico riferimento alla possibilità per il pubblico dipendente in part-time di ritornare a lavorare a tempo pieno;

2)      la disciplina del Patto di stabilità (interno) con riferimento alle previsioni di contenimento della spesa per il personale e alle conseguenze in caso di mancato rispetto dovuto alla riespansione di un contratto di lavoro da part-time a full-time.

La Sezione, per quanto riguarda il primo punto da esaminare, afferma che in base alle disposizioni legislative e contrattuali, la circostanza che il pubblico dipendente in part-time, inizialmente assunto a tempo pieno e indeterminato, voglia riespandere a tempo pieno il proprio contratto di lavoro trasformato comporterà per l’Ente pubblico la necessità di riconsiderare le proprie politiche del personale, rimodulando i servizi in ragione del maggior orario di lavoro prestato dal dipendente precedentemente in part-time. Per quanto riguarda la disciplina del Patto di stabilità (interno) con riferimento alle previsioni di contenimento della spesa per il personale, la Sezione osserva che la sua cogenza per gli Enti territoriali della Repubblica italiana deriva sia da fonti di rango comunitario che da fonti di rango costituzionale. In particolare, in considerazione della posizione in cui si trova il pubblico dipendente, inizialmente assunto a tempo pieno e indeterminato, che voglia riespandere il proprio orario di lavoro da part-time a full-time, sebbene l’Ente si trovi a dover effettuare adempimenti necessitati e rispetto ai quali non dispone di alcun margine di autonoma determinazione, sarà onere e cura del Comune istante di procedere alla neutralizzazione degli effetti alterativi degli obiettivi di finanza pubblica assegnatigli, ponendo in essere tutte le scelte discrezionali in materia di spesa del personale volte a consentire il raggiungimento dell’obiettivo del contenimento del costo del lavoro, anche sulla base del nuovo art. 1, comma 557-quater, della Legge n. 296/06.