Rifiuti: Anac accerta che è illegittimo prorogare il servizio al gestore uscente dopo la gara

Con la Delibera n. 287 del 14 luglio 2026, l’Anac ha accertato una serie di gravi irregolarità nella gestione del Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati da parte di un Comune della provincia di Frosinone

Con la Delibera n. 287 del 14 luglio 2026, l’Autorità nazionale Anticorruzione ha accertato una serie di gravi irregolarità nella gestione del Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati da parte di un Comune della provincia di Frosinone, censurando il ricorso sistematico ad affidamenti diretti e ordinando all’Amministrazione di interrompere l’ultima assegnazione disposta a favore del gestore uscente.

L’istruttoria, avviata a seguito della segnalazione qualificata “FIBONACCI 2” del Nucleo Speciale Anticorruzione della Guardia di Finanza, ha riguardato il periodo 2020-2025 e si è conclusa con l’accertamento di 16 affidamenti diretti disposti in favore della medesima Società, per un valore complessivo di circa 651.000 Euro.

Secondo l’Autorità, il Comune ha artificiosamente frazionato un servizio che, per sua natura, è continuativo e programmabile, suddividendolo in affidamenti trimestrali o quadrimestrali sottosoglia con l’effetto di evitare il ricorso a procedure di evidenza pubblica.

Tale modalità operativa ha consentito al medesimo operatore economico di mantenere ininterrottamente la gestione del servizio per oltre cinque anni, consolidando una vera e propria “rendita di posizione” in contrasto con i principi di concorrenza e con il principio di rotazione previsto dal “Codice dei contratti pubblici”.

L’Anac evidenzia inoltre ulteriori criticità nella gestione della procedura, rilevando l’omessa inclusione del servizio nella programmazione biennale e triennale degli acquisti e il mancato rispetto, almeno nella fase iniziale, degli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla normativa.

L’aspetto ritenuto più grave riguarda però quanto avvenuto al termine della procedura aperta bandita nel 2025. All’esito della gara il servizio è stato regolarmente aggiudicato a un nuovo operatore economico, mentre il gestore uscente si è classificato all’ultimo posto della graduatoria.

Nonostante ciò, il Comune ha disposto un ulteriore affidamento diretto in favore dell’operatore uscente, motivando la decisione esclusivamente con la pendenza di un ricorso davanti al Tar promosso dallo stesso concorrente. Secondo l’Autorità, tale circostanza non poteva giustificare il mancato perfezionamento dell’aggiudicazione, poiché il ricorso non era accompagnato da alcuna domanda cautelare né da un provvedimento di sospensione degli effetti della gara.

Per tali ragioni, il Consiglio dell’Anac ha ritenuto illegittimo anche l’ultimo affidamento diretto e ha invitato formalmente il Comune a recedere tempestivamente dall’assegnazione, procedendo alla stipula del contratto con l’operatore economico risultato legittimamente aggiudicatario della gara.