Il 13 settembre 2016 è stato pubblicato, sulla G.U. n. 214, il Dlgs. n. 179 del 26 agosto 2016, con il quale sono state apportate importanti modifiche al “Codice dell’Amministrazione Digitale” (“Cad”).
Le modifiche si sono rese necessarie per 2 ordini di motivi: l’adeguamento al Regolamento europeo 910/2014 – cosiddetto “Eidas” (“Electronic Identification Authentication and Signature”), in vigore già dal 1° luglio del 2016 – e dalla “Legge Madia” ( Legge 7 agosto 2015, n. 124), che all’art. 1, rubricato “Carta della cittadinanza digitale”, ha delegato il Governo a delineare gli obiettivi per una Pubblica Amministrazione digitale.
Se l’adeguamento al Regolamento “Eidas” può essere definito di tipo dogmatico e non pervasivo per l’Ente, tutt’altra è la strada segnata dalle nuove disposizioni. L’Ente infatti deve organizzare la gestione dei procedimenti amministrativi “in modo da consentire, mediante strumenti informatici, la possibilità per il cittadino di verificare anche con mezzi telematici i termini previsti ed effettivi per lo specifico procedimento e il relativo stato di avanzamento, nonché di individuare l’Ufficio e il Funzionario responsabile del procedimento” (art. 3, nuovo “Cad”). Questo implica, oltre ad implementare un Sistema di gestione documentale interno in grado di gestire i processi, anche dare la possibilità al cittadino di autenticarsi mediante la propria identità digitale messa a disposizione dal “Sistema pubblico per l’identità digitale”, chiamato anche sinteticamente “Spid” (art. 64 del “Cad”), presentare un’istanza on-line (art. 65 del “Cad”), attivare modalità di pagamento elettronico mediante la Piattaforma “PagoPA” (art. 5, “Cad”), comunicare con il cittadino mediante il proprio domicilio digitale dichiarato nella “Anpr” (“Anagrafe nazionale popolazione residente”) (art. 3-bis, “Cad”).
Al fine di garantire l’attuazione del processo di digitalizzazione in atto, l’Ente dovrà definire un Ufficio dirigenziale e nominare un Responsabile “dotato di adeguate competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali e risponde, con riferimento ai compiti relativi alla transizione, alla modalità digitale direttamente all’organo di vertice politico” (art. 17, “Cad”). I cittadini avranno la possibilità di esprimere un loro parere sulla qualità dei servizi resi dal proprio Ente, e “in caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, gli interessati possono agire in giudizio, anche nei termini e con le modalità stabilite nel Dlgs. n. 198/09” (art. 7, comma 4, nuovo “Cad”).
Le risorse per l’attuazione delle misure previste dovranno essere trovate nella razionalizzazione della spesa, avendo previsto l’art. 1 della Legge n. 124/15 “invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente”.
Tra le norme di coordinamento, l’art. 61 del Dlgs. n. 179/16 rimanda al 14 gennaio 2017 “l’obbligo per le Amministrazioni pubbliche di adeguare i propri Sistemi di gestione informatica dei documenti, di cui all’art. 17 del Dpcm. 13 novembre 2014, salva la facoltà per le Amministrazioni medesime di adeguarsi anteriormente”.
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