Corte dei conti Toscana, Delibera n. 2 del 22 gennaio 2025
Nella fattispecie in esame, il Sindaco di un Comune toscano ha richiesto un parere in merito al rimborso delle spese di viaggio per gli amministratori locali non residenti nel territorio dell’Ente.
Nello specifico, il quesito riguarda la possibilità di rimborsare le spese di viaggio sostenute da un Assessore non Consigliere per partecipare a riunioni di ufficio o iniziative pubbliche in giorni diversi da quelli in cui si tengono le sedute degli Organi collegiali (assembleari ed esecutivi). Il punto centrale della richiesta è se il rimborso debba essere limitato esclusivamente alle spese di viaggio per la partecipazione alle sedute degli Organi collegiali, come previsto dall’art. 84, comma 3, del Dlgs. n. 267/2000, o se possa estendersi anche agli spostamenti necessari per lo svolgimento di altre attività connesse al mandato di Amministratore.
La Sezione stabilisce che il rimborso delle spese di viaggio per gli amministratori locali non residenti è limitato a 2 ipotesi: partecipazione alle sedute degli organi assembleari ed esecutivi oppure presenza necessaria presso la sede degli Uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate, ma solo se qualificata da un obbligo giuridico preesistente che escluda qualsiasi scelta discrezionale.
Il concetto di “necessarietà” implica che l’Amministratore debba essere vincolato da un obbligo che lo costringa a recarsi presso la sede comunale. In mancanza di tale vincolo, le spese di viaggio non sono rimborsabili e devono considerarsi già coperte dall’indennità di funzione. Non sono rimborsabili le spese per la partecipazione a riunioni o iniziative pubbliche non obbligatorie per legge, così come le attività quali il ricevimento al pubblico, incontri con professionisti o cittadini e riunioni con i responsabili dei servizi, a meno che non siano formalmente convocate e verbalizzate.
La Sezione conclude quindi che non è possibile rimborsare le spese di viaggio per le attività svolte dall’Assessore non Consigliere in giornate diverse da quelle delle sedute degli organi collegiali, salvo che la sua presenza non sia espressamente obbligatoria per legge e non derivi da una scelta discrezionale.


