Corte dei conti Basilicata, Delibera n. 68 del 21 novembre 2023
Nel caso in questione, viene chiesto un parere sulla esatta interpretazione da attribuire alla locuzione “il rimborso delle spese legali per gli Amministratori locali è ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel limite massimo dei parametri stabiliti dal Decreto di cui all’art. 13, comma 6, della Legge n. 247/2012”.
La Sezione chiarisce che la spesa di cui all’art. 86, comma 5, del Tuel, può essere sostenuta nella misura in cui trovi copertura in risorse già presenti nel bilancio dell’Ente Locale, anche per effetto della riduzione di altre spese, attingendo alle ordinarie risorse finanziarie, umane e materiali di cui si può disporre a legislazione vigente, in modo che sia salvaguardato il complessivo equilibrio finanziario dell’Ente, ovvero attraverso il ricorso a specifici accantonamenti.
L’art. 86, comma 5, del Tuel, individua i presupposti in presenza dei quali è ammissibile il rimborso delle spese legali per gli Amministratori locali: “il rimborso delle spese legali per gli Amministratori locali è ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all’art. 13, comma 6, della Legge n. 247/2012, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti: a) assenza di conflitto di interessi con l’Ente amministrato; b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti; c) assenza di dolo o colpa grave”.
Ciò che ha destato l’attenzione della giurisprudenza contabile è proprio l’esatta portata della locuzione “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”. La Sezione delle Autonomie ha affermato che il vincolo di invarianza finanziaria di cui all’art. 86, comma 5, del Tuel, va valutato in relazione alle risorse finanziarie ordinarie, in modo tale che non sia alterato l’equilibrio finanziario pluriennale di parte corrente. Ne deriva che l’Ente può sostenere le spese di cui all’art. 86, comma 5, del Tuel, nei limiti in cui tali spese trovino copertura nelle risorse finanziarie ordinarie già stanziate in bilancio, con la conseguenza di non alterare l’equilibrio finanziario pluriennale di parte corrente.
Alla luce di quanto sopra, discende che la copertura delle nuove spese (in ipotesi, quelle relative alle spese legali sostenute dagli Amministratori assolti) può considerarsi legittima se – e nei limiti in cui – trova capienza nelle risorse finanziarie ordinarie, ovvero in specifici accantonamenti.




