Rimborso spese legali nel “Pubblico Impiego”: niente pagamento senza preventiva comunicazione e accordo sul difensore

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 15279 del 9 giugno 2025

Un ex dipendente comunale, assolto in un procedimento penale per fatti connessi alle proprie funzioni, ha chiesto ad un Comune il rimborso delle spese legali sostenute. L’Ente ha rifiutato, sostenendo che il dipendente non aveva rispettato la procedura prevista, ossia comunicare preventivamente il nome del difensore per ottenere l’assistenza a carico dell’Amministrazione. Sia il Tribunale che la Corte d’appello hanno respinto la domanda, e la questione è arrivata in Cassazione. La Suprema Corte ha confermato che, nel pubblico impiego, non esiste un diritto automatico e incondizionato al rimborso delle spese legali solo perché il procedimento riguarda fatti di servizio e si è concluso senza responsabilità. La normativa e i contratti collettivi stabiliscono che l’Ente deve assumere direttamente gli oneri di difesa fin dall’inizio, nominando un avvocato di comune accordo con il dipendente. Questo per verificare preventivamente l’assenza di conflitto di interessi e tutelare anche gli interessi dell’ente. Se il lavoratore sceglie e nomina autonomamente un legale, senza la previa comunicazione e senza accordo, l’amministrazione non è tenuta a rimborsare le spese, anche in caso di assoluzione. Dunque, in conclusione, un’amministrazione pubblica non deve rimborsare le spese legali al dipendente che abbia nominato un proprio difensore senza preventiva comunicazione all’ente, o che abbia solo comunicato la nomina dopo averla effettuata.

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