Riscossione: chiarimenti Mef sulla trasmissione delle Deliberazioni in materia di “definizione agevolata” e di opposizione allo “stralcio”

Riscossione: chiarimenti Mef sulla trasmissione delle Deliberazioni in materia di “definizione agevolata” e di opposizione allo “stralcio”

È stata pubblicata, sul sito web istituzionale del Mef-Dipartimento Finanze, la Circolare 6 marzo 2023, n. 1/Df, rubricata “Art. 1, commi 205, 221-bis e 229-bis della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 – Trasmissione delle Deliberazioni degli Enti Locali in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie e di opposizione allo stralcio dei carichi di importo residuo fino a 1.000 euro – Chiarimenti”.

All’interno del Documento di prassi, il Mef mira a fornire chiarimenti in merito ai quesiti pervenuti dagli Enti Locali in materia di “definizione agevolata” delle controversie tributarie e di opposizione allo “stralcio” dei carichi di importo residuo fino a Euro 1.000,00, di cui ai commi 205, 221-bis e 229-bis, dell’art. 1, della Legge n. 197/2022, così come modificata dal “Decreto Milleproroghe”.

Nello specifico, il comma 205 prevede che ciascun Ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione delle disposizioni relative alla “definizione agevolata”, disciplinata dai commi da 186 a 204, dell’art. 1 della Legge n. 197/2022, alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo Ente o un suo Ente strumentale; il comma 221-bis dispone che ciascun Ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, in alternativa alla “definizione agevolata” di cui ai commi da 186 a 204, che, alle controversie pendenti innanzi alle Corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado nonché alla Corte di Cassazione, si applicano le disposizioni dei commi da 206 a 221. In particolare, il comma 206 prevede la definizione delle controversie pendenti innanzi alle Corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado con l’accordo conciliativo di cui all’art. 48 del Dlgs. n. 546/1992 e l’applicazione di sanzioni ridotte, mentre il comma 213 introduce la rinuncia al ricorso principale o incidentale a seguito dell’intervenuta definizione transattiva con la controparte per le controversie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione.

Il Mef precisa che la norma, richiamando tutte le disposizioni di cui ai commi da 206 a 221, deve ritenersi applicabile anche alle fattispecie previste dal comma 219.

Inoltre, il comma 229-bis dispone che gli Enti territoriali che, alla data del 31 gennaio 2023, non hanno adottato il provvedimento di opposizione allo “stralcio” di cui al comma 229, possono farlo sino al 31 marzo 2023. In alternativa, entro la medesima data, gli stessi Enti possono adottare, nelle forme previste dal citato comma 229, un provvedimento con il quale, fermo quanto disposto dal comma 226, stabiliscono l’integrale applicazione delle disposizioni di cui al comma 222, ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente Legge, fino a Euro 1.000,00, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi da essi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.

Per quanto concerne la pubblicazione delle Deliberazioni all’interno del “Portale del Federalismo fiscale”, il Dipartimento sottolinea che il Legislatore ha introdotto una deroga al regime di efficacia costitutiva della pubblicazione delle Deliberazioni regolamentari e tariffarie adottate dagli Enti in materia tributaria, previsto dall’art. 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del Dl. n. 201/2011. Le disposizioni di cui ai citati commi 205, 221-bis e 229-bis prevedono che le Deliberazioni approvate dagli Enti Locali in materia di “definizione agevolata” e di opposizione allo “stralcio” acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale di ciascun Ente creditore, il quale è tenuto a trasmettere le deliberazioni al Portale citato entro il 30 aprile 2023 ma solo ai fini statistici. Lo stesso dicasi per le Deliberazioni adottate ai sensi di quanto previsto dal comma 229.


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