Riscossione di un diverso ammontare dei rimborsi spese di viaggio con mezzo proprio: condanna di Consiglieri provinciali

Corte dei conti, Sezione Seconda giurisdizionale centrale d’Appello, Sentenza n. 234 del 13 luglio 2021

di Antonio Tirelli

Oggetto:

Condanna Consiglieri provinciali per aver deliberato e riscosso un diverso ammontare dei rimborsi spese di viaggio con mezzo proprio (da un quinto a un terzo del prezzo del carburante): conferma Sentenza territoriale per la Basilicata n. 20/2018. 

Fatto:

Nel 2010 il Consiglio di questa Provincia, con voto unanime, decide che, nel caso di utilizzo del mezzo proprio da parte di ogni Consigliere per lo spostamento dal Comune di residenza alla sede degli Uffici della Provincia, fosse determinato prendendo quale parametro per i chilometri di percorrenza la misura di un terzo del prezzo del carburante, anziché, come è sempre avvenuto, di un quinto del prezzo del carburante.

Il Segretario comunale della Provincia aveva evidenziato che la materia era disciplinata dall’art. 77-bis, comma 13, del Dl. n. 112/2008, e che il Consiglio non poteva modificarla. 

La Procura contesta tale condotta qualificata come dolosa attesa la “particolare pervicacia nel conseguire un risultato (quello, cioè, dell’approvazione di una disposizione regolamentare palesemente illegittima e, comunque, del tutto irrazionale), che si è risolta, peraltro, per molti di essi (ben 15 dei 20 Consiglieri convenuti), in un non trascurabile vantaggio economico, mostrando così una assoluta e deplorevole noncuranza per gli interessi finanziari dell’Ente amministrato, per i conseguenti risvolti dannosi che ne sarebbero inevitabilmente derivati”.Il danno complessivo è determinato in Euro 189.598,12. La Sezione territoriale della Corte dei conti (Sentenza n. 20/18) condanna i Consiglieri che hanno ottenuto il maggior rimborso. 

Il ricorso presentato viene respinto. 

Sintesi della Sentenza:

I Giudici affermano che i ricorsi “risultano palesemente infondati i motivi di gravame – riproduttivi di motivi già definiti in prime cure – con cui si è censurata la Sentenza poiché avrebbe erroneamente ritenuto che il Consiglio provinciale, nel disciplinare i rimborsi delle spese di viaggio con l’utilizzo del mezzo proprio in base all’art. 84, comma 3, Dlgs. 267/2000, fosse vincolato al rispetto dell’art. 77-bis, comma 13, Dl. n. 112/2008, che fissa i limiti del rimborso di tali spese di viaggio a un importo pari, per ogni chilometro, a un quinto del costo di un litro di benzina. Per cui, sarebbe stato legittimo prevedere il rimborso nella misura di un terzo del prezzo del carburante per chilometro. Sono parimenti infondati i motivi di gravame con cui si è sostenuto che, nel caso di specie, difetterebbe l’elemento oggettivo del danno poiché la Delibera n. 88/2010, con cui si stabiliva il rimborso nella misura di un terzo del prezzo del carburante a chilometro, avrebbe introdotto un sistema più favorevole per la Provincia rispetto all’applicazione del criterio originario dettato dall’art. 84, comma 3, Tuel secondo cui il rimborso della trasferta del Consigliere che abita fuori capoluogo sarebbe stato pari alle spese di viaggio effettivamente sostenute, ossia in caso di raggiungimento della sede col mezzo pubblico per il quale è previsto il rimborso dell’intero costo del titolo di viaggio. A loro dire, il parametro di un terzo del prezzo di carburante per chilometro sarebbe risultato corretto e meno oneroso rispetto alla modalità di calcolo basata sulle effettive spese sostenute, che avrebbe ricompreso diverse voci riguardanti l’uso dell’auto (quota ammortamento capitale, assicurazione, tassa automobilistica, pneumatici, ecc.). Le censure sollevate non colgono nel segno atteso che il primo Giudice ha correttamente ricostruito la disciplina e la prassi amministrativa all’epoca applicabile alla predetta fattispecie, specificando come questa fosse ben nota ai Consiglieri, a fronte del parere negativo di regolarità tecnica sullo schema dell’adottanda Deliberazione, formulato in data 11 ottobre 2010 dal Segretario generale e del parere al riguardo espresso dal Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione centrale Utg e per le Autonomie locali in data 27 luglio 2010, in risposta ad un quesito formulato dalla stessa Segretario generale nel corso dei lavori della Commissione consiliare speciale incaricata di provvedere all’adeguamento del Regolamento di che trattasi. Orbene, da tali pareri risulta chiaramente che, all’epoca dei fatti, la misura dei rimborsi delle spese di viaggio previste dal comma 3, dell’art. 84 del Tuel, per un Consigliere autorizzato all’utilizzo del mezzo proprio, andava definita ai sensi dell’art. 77-bis, comma 13, del Dl. n. 112/2008, secondo cui, per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009- 2011, il rimborso per le trasferte dei Consiglieri comunali e provinciali è calcolato sulla base del quinto del costo della benzina per ogni chilometro. È, dunque, di palmare evidenza che, al momento dell’adozione della Delibera, in caso di utilizzo necessitato, motivato e autorizzato del mezzo privato di trasporto, l’unico rimborso spese era quello parametrato a un quinto del prezzo di un litro di benzina moltiplicato per i chilometri percorsi, non restando alcuno spazio di discrezionalità”.

Viene inoltre sottolineato che “correttamente il primo Giudice ha concluso che alcun valore scriminante potesse assumere la circostanza che il Regolamento sarebbe stato da approvare nell’asserita convinzione che i rilievi formulati dal Segretario generale avrebbero formato oggetto – a fronte delle rassicurazioni fornite dal Presidente della Giunta provinciale – di successivi approfondimenti dell’ufficio legale della Provincia al fine di accertarne la reale fondatezza. Difatti, a fronte delle circostanziate osservazioni contenute nel parere negativo di regolarità tecnica del Segretario generale, una condotta improntata a buona amministrazione avrebbe dovuto condurre il Consiglio provinciale a non approvare la disposizione in discussione, non certo ad approvarla in vista di “ulteriori necessarie verifiche” del Presidente della Giunta successive all’approvazione, che difatti non sarebbero mai arrivate, tant’è che si procedeva subito ai rimborsi (nella misura di un terzo del prezzo del carburante) dopo l’esecutività della Delibera n. 88/2010 (a nulla rilevando che questa sia stata pubblicata dopo 2 mesi dall’approvazione). Si condivide, dunque, quanto concluso al riguardo dal primo Giudice che, anche alla luce della successiva evoluzione della vicenda, ha considerato il rinvio a ulteriori approfondimenti come un mero espediente per superare in qualche modo il parere negativo di regolarità tecnica formulato dal Segretario generale. Infine, nel delineato contesto il fatto che alcuni Consiglieri – odierni appellanti – non abbiano beneficiato dei rimborsi delle spese di trasferta o ne abbiano beneficiato solo in minima parte, non esclude né l’elemento soggettivo, né la responsabilità amministrativo-contabile. Infatti, con le loro condotte hanno chiaramente concorso alla causazione del danno erariale”. 

Commento:

L’indagine nasce da altre vicende giudiziarie che hanno interessato alcuni Consiglieri regionali. Quello che risulta più strano è che alle proposte di Delibera consigliare era allegata la dichiarazione del Segretario circa la sua irregolarità, ma contrariamente a ciò i compensi sono stati ugualmente pagati.