Riscossione: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulle disposizioni introdotte dal Decreto “Rilancio”

E’ stata pubblicata sul sito web istituzionale dell’Agenzia delle Entrate la Circolare 20 agosto 2020 n. 25/E, rubricata “Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, recante ‘Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da ‘Covid-19’”.

Con la Circolare in commento l’Agenzia intende fornire i chiarimenti interpretativi in merito all’applicazione delle disposizioni contenute nel Decreto “Rilancio”. Di seguito andremo ad analizzare i chiarimenti connessi alla gestione dei Tributi locali.

3.3 Cumulabilità della sospensione dei termini processuali e della sospensione nell’ambito del procedimento di accertamento con adesione (art. 158)

Quesito n. 1 – Cumulabilità della sospensione dei termini processuali e della sospensione nell’ambito del procedimento di accertamento con adesione – ulteriori chiarimenti

L’art. 158 del Decreto fa riferimento alla cumulabilità, con la sospensione del termine di impugnazione prevista dalla procedura di accertamento con adesione, della sola sospensione i cui all’art. 83 del Decreto-legge n. 18 del 2020. Pertanto, si chiede di specificare se il termine per la conclusione del procedimento di adesione oppure per la proposizione del ricorso fruisca anche della sospensione di 31 giorni prevista dall’articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.

Risposta

Secondo l’Agenzia, sospensione dei termini processuali si intende cumulabile in ogni caso con la sospensione del termine di impugnazione stabilita dalla procedura di accertamento con adesione. Pertanto, in caso di istanza di adesione presentata dal contribuente, si applicano cumulativamente sia la sospensione del termine di impugnazione “per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza”, prevista dall’art. 6, comma 3, del Dlgs. n. 218/1997, sia la sospensione di complessivi 64 giorni. Si applica inoltre la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto, prevista dall’art. 1, della Legge n. 742/1969. Risulta applicabile anche la sospensione del termine di impugnazione per un periodo di 60 giorni previsto dall’art. 42, comma 4, del Dpr. n. 600/1973, in caso di presentazione dell’istanza di scomputo delle perdite pregresse.

Quesito n. 2 – Cumulabilità della sospensione dei termini processuali e della sospensione nell’ambito del procedimento di accertamento con adesione – ulteriori chiarimenti

Nel quesito 5.10 della Circolare n. 11/E del 6 maggio 2020 si precisa che, in ordine alla procedura di accertamento con adesione, «risulta applicabile anche il periodo di sospensione feriale previsto dall’art. 1 della Legge 7 ottobre 1969, n. 742, ogni qual volta il periodo di sospensione di cui all’art. 6, comma 3, del Decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, venga a ricadere nell’arco temporale che va dal 1° agosto al 31 agosto 2020’. Tale affermazione va intesa nel senso che se il termine di impugnazione, sospeso per 64 giorni ai sensi dell’art. 158 del Decreto scade a settembre, quindi fuori dal periodo 1°-31 agosto, non si applica anche la sospensione feriale ? Più in particolare, si chiede se, in caso di accertamento notificato il 15 febbraio 2020, il cui termine di impugnazione, in virtù della predetta sospensione di 64 giorni, scade il 16 settembre 2020 si dovranno computare anche gli ulteriori 31 giorni di agosto (quindi, in caso affermativo, con scadenza del termine di impugnazione il 17 ottobre 2020).

Risposta

Tali termini riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione feriale. Ciò comporta che, nell’esempio prospettato, il decorso del termine di impugnazione, già sospeso dal 9 marzo all’11 maggio.

3.7 Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione, liquidazione e di recupero dei crediti d’imposta (art. 149)

Quesito n. 1 – Calcolo del termine entro il quale gli atti sono “definibili

Il periodo ‘9 marzo–31 maggio’ all’interno del quale gli atti sono definibili deve essere calcolato senza tener conto della sospensione di 64 giorni di cui alle precedenti disposizioni dell’art. 83 del Decreto-legge n. 18 del 2020 (sospensione dal 9 marzo al 15 aprile) e dell’art. 36 del Decreto-legge n. 23 del 2020 (sospensione dal 15 aprile all’11 maggio) ? Si chiede inoltre di chiarire se in detto termine debba considerarsi anche il differimento di 60 giorni nel caso di presentazione dell’istanza Ipea/Ipec.

Risposta

Il combinato disposto dell’art. 149, commi 1, 2 e 3 prevede, ai fini della individuazione degli atti rientranti nell’ambito applicativo della proroga dei termini di versamento e del termine di impugnazione, che i termini di versamento devono scadere “nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020”. La norma fa riferimento ai termini di versamento ordinariamente ed originariamente scadenti nel suddetto lasso temporale, senza considerare nel computo dei termini le precedenti specifiche misure di differimento degli oneri tributari previste per fronteggiare l’emergenza epidemiologica, tra cui la sospensione di complessivi 64 giorni di cui agli artt. 83 del Dl. n. 18/2020, e 36, del Dl. n. 23/2020. A parere dell’Agenzia, una diversa lettura della disposizione, che tenga conto delle precedenti sospensioni o proroghe ai fini del calcolo dei termini di versamento scadenti nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 31 maggio, finirebbe per ridurre drasticamente l’arco temporale utile per godere del beneficio introdotto dalla norma, limitandone di fatto l’applicazione ai soli atti i cui termini di versamento sarebbero scaduti tra il 12 maggio (giorno successivo al temine finale della sospensione prevista dall’articolo 36 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23) e il 31 maggio 2020. Ai fini dell’individuazione dei termini ordinariamente scadenti nel periodo indicato dalla norma occorre anche considerare, in caso di presentazione dell’istanza di scomputo delle perdite pregresse, la sospensione del termine di impugnazione per un periodo di 60 giorni nell’ambito del procedimento di accertamento ordinario e nelle ipotesi di accertamento con adesione. Qualora la scadenza del versamento degli importi rideterminati a seguito di presentazione della suddetta istanza ricada, tenendo conto della menzionata sospensione di 60 giorni del termine di impugnazione, nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 31 maggio, allora il termine di versamento si intende prorogato al 16 settembre.

Quesito n. 2 – Modalità di applicazione dell’art. 149 del Decreto agli atti di accertamento con adesione

Per verificare se un atto di accertamento con adesione rientra o meno nell’ambito applicativo dell’art. 149, stante la previsione di cui al comma 2, che prevede che la proroga dei termini al 16 settembre 2020 è applicabile con riferimento agli atti i cui termini di versamento scadono nel periodo ‘9 marzo–31 maggio’, occorre fare riferimento al ventesimo giorno successivo alla sottoscrizione dell’atto ?

Risposta

L’art. 149, commi 1 e 2, del Dl. n. 34/2020 hanno introdotto la proroga al 16 settembre del versamento della prima o unica rata relativa agli atti esclusi dalle precedenti disposizioni normative connesse all’emergenza epidemiologica. Nello specifico, la proroga al 16 settembre 2020 trova applicazione per i pagamenti degli importi dovuti a seguito di accertamenti con adesione, mediazioni, conciliazioni già sottoscritte e atti di recupero dei crediti d’imposta e di avvisi di liquidazione per i quali non è applicabile l’art. 15 del Dlgs. n. 218/1997, i cui termini di versamento ricadono in una data compresa tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020. In ragione della citata disposizione e tenuto conto di quanto previsto dall’art. 8 del Dlgs. n. 218/1997 e dagli artt. 17-bis e 48-ter del Dlgs. n. 546/1992, che dispongono che il versamento della prima o unica rata relativa rispettivamente all’adesione, alla mediazione e alla conciliazione debba avvenire entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’atto/accordo, ne consegue l’esclusione dall’ambito applicativo dell’art. 149 dei versamenti relativi alle suddette procedure per le quali sia stato sottoscritto l’atto/accordo nel periodo 9 marzo-31 maggio, ma il cui termine di versamento scade dopo il 31 maggio 2020. La proroga al 16 settembre non risulta applicabile alle suddette procedure per le quali l’accordo/atto sia stato sottoscritto prima del 18 febbraio 2020, in quanto il relativo versamento risulta scaduto in una data antecedente al 9 marzo 2020.

Quesito n. 3 – Precisazioni in merito all’applicazione dell’art. 149 del Decreto agli atti di accertamento per i quali sia stata presentata istanza di adesione

Per gli avvisi di accertamento notificati, per i quali la presentazione di un’istanza di adesione ha spostato i termini per l’impugnazione oltre il periodo indicato dal comma 2 dell’art. 149 (9 marzo-31 maggio), cosa accade in caso di mancata sottoscrizione dell’adesione o di mancato perfezionamento della stessa? Per tali atti opera la sospensione di cui al comma 3 del citato articolo ?

Risposta

Nel caso di istanza di accertamento con adesione presentata dal contribuente, a seguito della notifica di un avviso di accertamento, qualora la sottoscrizione dell’atto di adesione avvenga oltre l’11 maggio, il relativo versamento non rientra nella sospensione prevista dall’art. 149, commi 1 e 2. In caso di mancato perfezionamento del procedimento di accertamento con adesione non opera la sospensione di cui all’art. 149, comma 3. Per il versamento delle somme dovute sulla base degli accertamenti non più definibili, opera la sospensione di 64 giorni.

Quesito n. 5 – Chiarimenti in merito al pagamento delle rate successive alla prima dell’atto di adesione perfezionato

Si pone il caso di un’adesione firmata entro l’11 maggio con scadenza originaria del pagamento della prima o unica rata per il perfezionamento dell’adesione entro il 31 maggio. L’art. 149 del Decreto prevede la proroga al 16 settembre delle somme dovute in base, tra gli altri, agli atti di adesione, aventi scadenza compresa tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020. Si chiede se le rate successive alla prima seguono il piano di rateazione «originario» o «il piano di ammortamento a partire dal 16 settembre 2020».

Risposta

L’art. 149 del Dl. n. 34/2020 ha prorogato al 16 settembre i termini di versamento delle somme dovute a seguito degli atti di accertamento con adesione con scadenza compresa tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020. Laddove la scadenza del versamento degli importi dovuti ricade nel citato lasso temporale il contribuente ha facoltà di definire l’atto versando l’intero importo o una prima rata entro il 16 settembre. La suddetta proroga dei versamenti riguarda, nel caso specifico, il versamento da effettuare, per il perfezionamento dell’adesione, ovvero:

− dell’intero importo;

− o della prima rata del piano di rateazione.

Nell’ipotesi di versamento di una prima rata entro il 16 settembre il contribuente, oltre ad avere la possibilità di usufruire del piano d’ammortamento previsto dall’art. 149, comma 5, (fino a 4 rate mensili di pari importo scadenti il 16 di ciascun mese), l’Agenzia precisa che dovrà versare le successive secondo un piano di rateazione le cui scadenze saranno individuate sulla base della data di scadenza prevista per il versamento della prima rata. Il trimestre da considerare per l’effettuazione del versamento della seconda rata (nonché delle rate a seguire) decorre quindi dal 16 settembre 2020, nuovo termine di scadenza della prima rata per effetto della proroga introdotta dell’art. 149.

Quesito n. 6 – Chiarimenti in merito alla decadenza dal beneficio della rateazione

In caso di un pagamento rateale di un atto di adesione, con rata di febbraio non versata e rata successiva con scadenza a maggio (oggetto di proroga al 16 settembre), per evitare la decadenza dalla rateazione si può non considerare la rata di maggio (il cui termine di versamento è prorogato al 16 settembre) e quindi versare, tramite ravvedimento operoso, la rata di febbraio entro la scadenza di quella di agosto ?

Risposta

Per effetto dell’applicazione dell’art. 15-ter, comma 2, del Dpr. n. 602/1973, il contribuente che non ha effettuato il pagamento rateale entro il termine di scadenza ordinario ha la possibilità di non incorrere nella decadenza dal beneficio della rateazione effettuando il versamento entro il termine di pagamento della rata successiva. Trattandosi comunque di versamento tardivo, il medesimo art. 15-ter, ai commi 5 e 6, prevede che non si procede all’iscrizione a ruolo della sanzione di cui all’art. 13, del Dlgs. n. 471/1997, e dei relativi interessi se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all’art. 13, del Dlgs. n. 472/1997, entro il termine di pagamento della rata successiva. Con riferimento al caso prospettato di mancato versamento della rata di febbraio, considerato che il contribuente, l’Agenzia precisa che per non incorrere nella decadenza dal beneficio della rateazione, avrebbe potuto versarla tardivamente entro la scadenza della rata successiva (ossia il 31 maggio) e che tale scadenza è stata spostata al 16 settembre in virtù della proroga disposta dall’art. 149 per i termini scadenti tra il 9 marzo e il 31 maggio, la rata di febbraio potrà essere versata entro il 16 settembre. Analoghe conclusioni valgono, a parere dell’Agenzia, per la rata di dicembre (la cui rata successiva era quella di marzo) e la rata di gennaio (la cui rata successiva era quella di aprile) le quali, laddove il contribuente non ne abbia effettuato il versamento, potranno essere tardivamente versate, per le ragioni sopra esposte, entro il 16 settembre in considerazione della proroga disposta dall’art. 149 per i termini scadenti tra il 9 marzo e il 31 maggio. Con riguardo, invece, alle rate aventi scadenza ordinaria nei mesi di marzo, aprile e maggio e per le quali il termine di versamento è stato prorogato al 16 settembre, l’Agenzia ricorda che che le stesse non possono usufruire della ulteriore facoltà di cui all’art. 15-ter, comma 2, del Dpr. n. 602/1973, ovverosia il tardivo pagamento entro il termine di pagamento della rata successiva evitando la decadenza, in quanto, per ciascuna di esse, sarà già decorso, a quella data, il termine di scadenza della rata successiva in base all’originario piano di ammortamento: infatti, i termini per il pagamento della rata successiva alla rata di marzo (ossia la rata di giugno) così come della rata successiva a quella di aprile (ossia la rata di luglio) e della rata successiva a quella di maggio (ossia la rata di agosto) non sono stati oggetto di proroga.

3.9 Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’Agente della riscossione (art. 154)

Quesito n. 1 – Rapporti tra l’art. 154 del Decreto e l’art. 23 del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472

La sospensione dei termini dei versamenti disposta dall’art. 68 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, prorogata al 31 agosto dall’art. 154 del Decreto e poi al 15 ottobre dall’art. 99, comma 1, del Decreto-legge n. 104 del 2020, come si riflette sull’operatività dell’art. 23, comma 2, del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in base al quale l’ufficio competente per il rimborso pronuncia la compensazione del debito in presenza di un atto di irrogazione sanzioni o di un avviso di accertamento definitivo ?

Risposta

La sospensione dei termini dei versamenti scadenti nel periodo dall’8 marzo al 15 ottobre 2020, disposta dall’art. 68 del Dl. n. 18/2020, è da intendersi riferita ai termini dei versamenti, anche rateali, derivanti dalle cartelle di pagamento nonché ai termini dei versamenti unicamente rateali dei carichi derivanti da avviso di accertamento esecutivo affidati all’Agente della riscossione. Ai fini dell’applicazione della compensazione legale di cui all’art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 472/1997, ferma restando la necessaria ricorrenza del presupposto della definitività dell’atto impositivo in funzione dello spirare dei termini di impugnazione o del passaggio in giudicato della sentenza che definisce il contenzioso, si ritiene che, laddove si intenda realizzare la compensazione legale tra il rimborso e le somme il cui termine di versamento rientri nella sospensione sopracitata, tale compensazione sia preclusa per carenza del requisito dell’esigibilità del credito erariale.

Quesito n. 2: come impatta la sospensione della riscossione sulle attività di recupero dell’agente della riscossione ?

Risposta

Secondo l’Agenzia le previsioni dell’art. 68, commi 1, 2 e 2-bis, del Dl. n. 18/2020 devono essere lette in una prospettiva sistematica e, quindi, anche alla luce delle disposizioni di carattere generale dettate, in materia di sospensione dei termini di versamento in caso di eventi eccezionali, dall’art. 12 del Dlgs. n. 159/2015. Pertanto, sono da ritenersi sospesi nel periodo intercorrente tra l’8 marzo 2020 e il 15 ottobre 2020 (tra il 21 febbraio 2020 e il 15 ottobre 2020 con riferimento ai soli soggetti aventi, alla stessa data del 21 febbraio 2020, residenza/sede legale/sede operativa nei territori dei comuni delle Regioni Lombardia e Veneto indicati nell’allegato 1 al Dpcm 1° marzo 2020):

a) i termini di pagamento, comprese le attività di recupero anche coattivo relativi a carichi, affidati agli Agenti della riscossione, derivanti dagli avvisi esecutivi dell’Agenzia delle Entrate, dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dell’Inps e dalle procedure successive agli avvisi di accertamento esecutivo di cui all’art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019, ovvero da ruoli/cartelle, in scadenza nello stesso periodo (ivi compresi quelli rateizzati ex art. 19, del Dpr. n. 602/1973), senza applicazione degli interessi di mora di cui all’art. 30, del Dpr. n. 602/1973 per la durata dello stesso periodo di sospensione;

b) la notifica di nuove cartelle di pagamento e le successive attività di recupero coattivo, afferenti a carichi affidati sia prima dell’inizio del periodo di sospensione, sia durante tale periodo;

c) le attività di recupero, anche coattivo, dei carichi (avvisi di accertamento esecutivi/avvisi di addebito/atti esecutivi e ruoli/cartelle di pagamento) già scaduti prima del periodo di sospensione, con effetti identici a quelli richiamati alla precedente lett. a),

i versamenti sospesi, ai sensi dell’art. 68, comma 1, del Dl. n. 18/2020, devono essere effettuati entro il 30 novembre 2020.

In tale contesto, afferma l’Agenzia, non è ipotizzabile l’esecuzione di azioni di recupero di somme per le quali non possa considerarsi in concreto scaduto il termine stabilito dal Legislatore per effettuare il relativo pagamento. Pertanto, fino al 30 novembre 2020 l’Agente della Riscossione non potrà svolgere attività di recupero coattivo e resterà sospesa la decorrenza degli interessi di mora, mentre terminerà il 15 ottobre la sospensione degli adempimenti di notifica delle cartelle di pagamento e delle attività di recupero di cui al precedente punto c).

3.10 Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali (art. 157)

Quesito n. 1 – Chiarimenti in merito all’ambito oggettivo di applicazione dell’art. 157 del Decreto

Qual è l’ambito oggettivo di applicazione della proroga prevista dall’art. 157 del Decreto per favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali ?

Risposta

La proroga in parola prevede che:

− gli avvisi di accertamento;

− gli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni;

− gli atti di recupero dei crediti di imposta;

− gli avvisi di liquidazione;

− gli avvisi di rettifica e liquidazione;

riferiti ad atti o ad imposte per i quali i termini di decadenza scadono tra l’8 marzo ed il 31 dicembre 2020, devono essere emessi entro il 31 dicembre 2020 e notificati tra il primo gennaio e il 31 dicembre L’Agenzia precisa che gli Uffici potranno svolgere quest’anno le relative attività di accertamento o di controllo sostanziale senza però procedere alla notifica degli atti, a meno che abbiano carattere di indifferibilità ed urgenza, escludendo le fattispecie per le quali è necessario o opportuna l’attivazione del contraddittorio. La disposizione di cui all’art. 157 fa salvi anche i casi in cui l’emissione dell’atto è funzionale all’adempimento, come nel caso della liquidazione d’ufficio delle imposte da versare a seguito della presentazione di una istanza del contribuente per la revoca della dichiarazione di intenti espressa in atto ai fini dell’agevolazione prima casa, presentata sia prima sia dopo il decorso dei termini di decadenza. La proroga dunque riguarda tutti gli atti e le imposte per le quali è prevista una decadenza dei termini nel periodo dall’8 marzo al 31 dicembre 2020.

A queste si aggiungono anche le decadenze dei termini di seguito elencati che scadono nel suddetto periodo, quali ad esempio:

− la decadenza del termine entro cui devono essere notificati gli avvisi di accertamento e gli atti di contestazione e irrogazione delle sanzioni previsti dell’art. 5-septies, comma 47, del Dl. n. 148/2017;

− la decadenza del termine raddoppiato in caso di violazione che comporta l’obbligo della denuncia penale ai sensi dell’art. 331, del Cpc;

− la decadenza del termine raddoppiato in caso di violazioni sui redditi connessi alle attività finanziarie detenute nei paesi «black list», per effetto dell’art. 12, commi 2- bis e 2-ter, del Dl. n. 78/2009;

− la decadenza dei termini per l’attività di controllo di cui agli artt. 43, del Dpr. n. 600/1973 e 20, comma 1, del Dlgs. n. 472/1997, prorogati di 2 anni, per i periodi d’imposta fino al 31 dicembre 2015 oggetto dei processi verbali di constatazione definibili;

− la decadenza del termine di cui all’art. 20, comma 1, del Dlgs. n. 472/1997, prorogato di 2 anni, con riferimento alle violazioni formali constatate in un processo verbale, commesse fino al 31 dicembre 2015.

Quesito n. 3. Art. 157, comma 2 – Casi di indifferibilità e urgenza

Si chiede di precisare quali siano i casi di indifferibilità e di urgenza nei quali è legittimo procedere all’invio di atti, comunicazioni e inviti, nonostante la sospensione prevista dall’art, 157, comma 2, del Decreto.

Risposta

A titolo esemplificativo, secondo l’Agenzia l’invio delle comunicazioni e la notifica di atti durante il periodo di sospensione può considerarsi legittima anche nei seguenti casi:

− comunicazioni o atti che prevedono una comunicazione di notizia di reato ai sensi dell’art. 331 del codice di procedura penale;

− comunicazioni o atti destinati a soggetti sottoposti a procedure concorsuali, per la tempestiva insinuazione nel passivo;

− pericolo per la riscossione.

Con riferimento a quest’ultimo punto, si precisa che le caratteristiche dell’indifferibilità e dell’urgenza sono riscontrabili anche in tutti i casi in cui il mancato invio della comunicazione o di notifica dell’atto non consenta di rispettare i termini di prescrizione e decadenza previsti in materia di riscossione, rischiando di compromettere il recupero delle somme dovute.

Al riguardo, la proroga dei termini di notifica delle cartelle di pagamento, disposta dall’art. 157, comma 3, del Decreto, non è generalizzata ma riguarda solo le dichiarazioni presentate in determinati anni.

Quesito n. 4 – Operatività della proroga prevista dall’art. 157, comma 1, del Decreto e calcolo degli interessi per ritardato pagamento

Come opera la proroga prevista dal comma 1 dell’art. 157 del Decreto, considerata la precisazione contenuta nella norma secondo cui i termini di decadenza, sono ‘calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all’art. 67, comma 1, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18’ ? Come si calcolano gli interessi per ritardato pagamento di cui all’art. 6 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 21 maggio 2009, n. 136, e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo di cui all’art. 20 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, alla luce della disposizione contenuta nel comma 4 del citato articolo ?

Risposta

Per gli atti di cui all’art. 157, comma 1, la proroga incide su due termini differenti entro cui gli Uffici devono completare sia la fase di emissione dell’atto che quella della relativa notifica. Da un lato sono prorogati e unificati al 31 dicembre 2020 tutti i termini di decadenza riferiti ad atti e imposte che scadono nel periodo tra l’8 marzo e il 31 dicembre 2020. Dall’altro, è prorogato e distribuito nell’arco temporale che va dal primo gennaio al 31 dicembre 2021, il termine per la notifica degli atti già emessi entro il 31 dicembre 2020. A fronte della distribuzione delle notifiche nel tempo, dal 1° gennaio 2021 fino alla data di notifica, sulle maggiori imposte accertate nell’atto e dovute dal contribuente non maturano gli interessi per ritardato pagamento e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo. Tali interessi maturano dalla data in cui le imposte dovevano essere versate fino il 31 dicembre 2020 e riprendono a decorrere, giornalmente, dal giorno successivo alla data di notifica fino alla data di effettivo pagamento delle maggiori imposte. Inoltre, i termini del differimento della notifica degli atti sono calcolati senza tenere conto della ulteriore sospensione dei termini prevista dall’art. 67, comma 1, del Dl. n. 18/2020.

Quesito n. 5 – Conciliazione dei termini di cui all’art. 157 del Decreto con le tempistiche dettate dall’art. 10-bis della Legge n. 212/2000, e dall’art. 5 del Dlgs. n. 218/1997

Come si conciliano i termini dell’art. 157 con le tempistiche dettate dall’art. 10- bis della Legge 27 luglio 2000, n. 212, in caso di operazioni abusive, e dall’art. 5, comma 3- bis del Decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in tema di invito al contraddittorio ?

Risposta

L’art. 10-bis, comma 7, della Legge n. 212/2000 dispone che, per gli accertamenti sull’abuso del diritto, a seguito della richiesta di chiarimenti notificata al contribuente “tra la data di ricevimento dei chiarimenti ovvero di inutile decorso del termine assegnato al contribuente per rispondere alla richiesta e quella di decadenza dell’amministrazione dal potere di notificazione dell’atto impositivo intercorrono non meno di 60 giorni. In difetto, il termine di decadenza per la notificazione dell’atto impositivo è automaticamente prorogato, in deroga a quello ordinario, fino a concorrenza dei sessanta giorni”.

Con riferimento ai termini di decadenza del potere accertativo in tema di abuso del diritto, l’Agenzia prevede le seguenti ipotesi:

a) il termine di decadenza cade nel periodo tra l’8 marzo e il 31 dicembre 2020. In tali casi l’avviso di accertamento per l’abuso del diritto deve essere emesso entro il 31 dicembre 2020 e notificato tra il primo gennaio e il 31 dicembre 2021, in quanto il termine scade nel periodo oggetto della proroga;

b) la seconda riguarda invece le ipotesi in cui il termine di decadenza cade dopo il 31 dicembre 2020. In tali casi non opera la proroga di cui all’art. 157, comma 1, tenuto conto che il termine di decadenza scade dopo il 31 dicembre 2020.

L’art. 5, comma 3-bis, del Dlgs. n. 218/1997, prevede una proroga di 120 giorni del termine di decadenza per la notificazione dell’atto impositivo qualora, tra la data di comparizione indicata nell’invito, e quella di decadenza dell’amministrazione finanziaria dal potere di notificazione dell’atto impositivo intercorrano meno di 90 giorni, in deroga al termine ordinario.

Quesito n. 6 – Specificazione del concetto di “atti emessi”.

L’art. 157 prevede che gli atti individuati dal comma 1 per i quali i termini di decadenza scadono tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, siano emessi entro il 31 dicembre 2021, si chiede di specificare cosa si intende per atti emessi ?

Risposta

Gli atti sono emessi se risultano firmati e protocollati, entro il termine del 31 dicembre 2020. Gli atti firmati e protocollati entro il 31 dicembre 2020, dovranno poi essere notificati a decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2021, tranne che nei casi di indifferibilità ed urgenza, sulla base di una programmazione che sarà definita dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia.

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