Nell’Ordinanza n. 15755 del 23 luglio 2020 della Corte di Cassazione, la Suprema Corte rileva che l’Istanza di accertamento con adesione è ammissibile anche se spedita in busta chiusa e senza avviso di ricevimento, purché l’invio avvenga entro il sessantesimo giorno dalla notifica dell’atto impositivo (a prescindere dalla data di ricezione eventualmente successiva) in quanto l’art. 12 del Dlgs. n. 218/1997, prescrive unicamente la forma scritta.