Nell’Ordinanza n. 10232 del 29 maggio 2020 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità hanno chiarito che la cartella di pagamento, quando faccia seguito ad un avviso di accertamento divenuto definitivo, si esaurisce in una intimazione di pagamento della somma dovuta in base all’avviso e non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che essa, ai sensi dell’art. 19, comma 3, del Dlgs. n. 546/1992, resta sindacabile davanti al Giudice solo per vizi propri, con esclusione di qualsiasi questione riguardante l’accertamento.




