Nell’Ordinanza n. 20638 del 19 luglio 2021 della Corte di Cassazione, la Suprema Corte chiarisce che la scadenza del termine (pacificamente perentorio) per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all’art. 24, comma 5, del Dlgs. n. 46/1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l’art. 3, commi 9 e 10, della Legge n. 335/1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 del Cc.. Infatti, tale ultima disposizione si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato.
Peraltro, i Giudici di legittimità precisano che, in tema di riscossione mediante ruolo, la scadenza del termine perentorio per proporre opposizione alla cartella di pagamento di cui all’art. 24, comma 5, del Dlgs. n. 46/1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, non produce la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 del Cc.




