Riscossione Tosap: in caso di affidamento a un Concessionario il Comune non può esercitate il potere di accertamento

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Nella Sentenza n. 15079 del 5 agosto 2015 della Corte di Cassazione, i Giudici affermano che, in tema di Tosap:
- qualora il Comune, in applicazione dell’art. 52 del Dlgs. n. 507/93, nonché dell’art. 52 del Dlgs. n. 446/97 che regola la potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni in materia di entrate, anche tributarie, affidi il “Servizio di accertamento e riscossione” della Tassa, mediante apposita convenzione, ai soggetti terzi indicati nelle norme suddette, il potere di accertamento del tributo spetta al soggetto concessionario e non al Comune;
- l’art. 51 del Dlgs. n. 507/93, nel regolare il procedimento di emissione da parte del Comune dell’avviso di accertamento in rettifica o d’ufficio, non esige alcuna forma di contraddittorio con il contribuente, il quale potrà avvalersi degli strumenti di tutela attivabili successivamente all’adozione dell’atto. Inoltre, nel caso in cui l’avviso di accertamento sia prodotto mediante sistemi informativi automatizzati, la sottoscrizione dell’atto è legittimamente sostituita, ai sensi dell’art. 1, comma 87, della Legge n. 549/95, dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile;
- nel caso di passi carrabili, il presupposto oggettivo del Tributo è costituito dall’esistenza in se del passo carrabile, mentre la natura del soggetto (privato proprietario dell’immobile o Comune) curatore ed utilizzatore del passo medesimo rileva solo ai fini della misura della Tassa, ai sensi dell’art. 44, comma 9, del Dlgs. n. 507/93.
Sentenza n. 15079 del 5 agosto 2015 – Corte di Cassazione
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