Corte dei conti Veneto, Delibera n. 295 del 28 agosto 2024
Nella fattispecie in esame, un Sindaco ha chiesto un parere riguardo al “Fondo risorse decentrate” del personale del Comparto “Funzioni locali” per il triennio 2019-2021. La richiesta di parere è volta a conoscere:
– se, secondo il Principio contabile applicato (Allegato 4/2 del Dlgs. n. 118/2011), sia possibile mantenere, al termine dell’esercizio, la parte variabile del “Fondo di produttività”, anche in assenza della sottoscrizione del Contratto decentrato. Secondo il Principio contabile, le economie di spesa possono essere destinate alla quota vincolata del risultato di amministrazione e utilizzate anche durante l’esercizio provvisorio;
– se l’obbligazione relativa al “Fondo variabile” possa considerarsi unilaterale e valida anche senza l’Accordo annuale, purché il “Fondo” sia stato regolarmente costituito e l’Ente non abbia posto condizioni particolari per la sua distribuzione. In questo caso, la distribuzione della parte variabile avverrebbe con le stesse modalità della parte stabile, come previsto dal Contratto collettivo integrativo triennale, e l’accordo annuale sarebbe solo ricognitivo, senza introdurre criteri differenti.
La Sezione, ricordato che la disciplina del “Fondo risorse decentrate” è regolata sia da norme legislative che dal Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del Comparto “Funzioni locali” 2019-2021, precisa che la gestione del “Fondo” articola in 3 fasi obbligatorie:
1) individuazione delle risorse a bilancio,
2) costituzione del “Fondo”,
3) ripartizione attraverso Contrattazione decentrata o atto unilaterale.
In particolare, la Sezione richiama l’art. 5.2 dell’Allegato 4/2 al Dlgs. n. 118/2011, che specifica che, in caso di mancata sottoscrizione del Contratto integrativo, le risorse del “Fondo” risultano vincolate al risultato di amministrazione. Tuttavia, resta incerta la possibilità di mantenere e utilizzare le risorse variabili del “Fondo”, in mancanza di sottoscrizione del contratto entro l’anno di riferimento.
La Sezione ha sottolineato 2 questioni chiave:
– vincolo sulle risorse: quali risorse del “Fondo” (sia stabili che variabili) restano vincolate al risultato di amministrazione in assenza del Contratto decentrato entro l’anno;
– utilizzo successivo: se le risorse vincolate possono essere utilizzate nell’esercizio successivo, sulla base di un Contratto integrativo sottoscritto tardivamente, e quali sono le modalità corrette per farlo.
Data la complessità del tema e le differenze interpretative tra le varie sezioni regionali, la Sezione ha ritenuto opportuno sottoporre la questione alle Sezioni Riunite per una decisione uniforme.


