L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 586 del 15 settembre 2021, ha fornito chiarimenti in ordine all’applicazione della ritenuta Ires del 4% di cui all’art. 28, comma 2, del Dpr. n. 600/1973, nel caso di percepimento di contributi e ripartizione degli stessi tra più soggetti facenti parte di un unico Progetto.
Nel caso di specie, una Cooperativa sociale svolge un ruolo di organizzazione e di coordinamento e agisce anche per conto degli altri Enti ed Organizzazioni, facenti tutti parte di una partnership. A seguito dell’assegnazione di un contributo, conseguente alla partecipazione ad un bando, è previsto che detto contributo venga liquidato esclusivamente alla Cooperativa, in quanto unico soggetto responsabile del Progetto di partnership, che provvederà a ripartirlo tra gli altri soggetti della partnership in relazione alle spese sostenute o da sostenersi per la realizzazione delle attività.
In sostanza, la Cooperativa opera come mandatario in nome proprio e per conto anche degli altri partner, ovvero in forza di un mandato senza rappresentanza, ed infatti contabilizza l’intero contributo ricevuto quale contributo in conto esercizio. Analogo comportamento è assunto, come emerge dalla documentazione integrativa, anche dai partner del Progetto.
La natura di contributo dunque permane anche in capo ai partner e, pertanto, all’atto dell’erogazione del contributo a loro favore, occorre operare la ritenuta prevista dall’art. 28, comma 2, del Dpr. n. 600/1973, al verificarsi ovviamente dei presupposti contenuti in tale norma.




