Nella Delibera n. 70 del 24 ottobre 2018 della Corte dei conti Toscana, un Comune ha chiesto se i compensi corrisposti al personale per la definizione delle domande di sanatoria edilizia possano ritenersi sottratti ai vincoli previsti dall’art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 75/2017 (disposizione che ha confermato il tetto dell’ammontare complessivo del salario accessorio per il personale nel limite dell’anno 2016). La Sezione ha chiarito che i proventi da diritti ed oneri da rilascio delle concessioni edilizie in sanatoria, da svolgersi oltre l’ordinario orario di lavoro, sono esclusi dall’applicazione del vincolo di cui all’art. 23 comma 2 del Dlgs. n. 75/2017 in analogia a quanto stabilito dalla Delibera n. 16/09 della Sezione Autonomie per i compensi per gli accertamenti Ici, per quelli di rogito e per relativi alla progettazione (ora funzioni tecniche ex art. 113 del Dlgs. 50/2016). Infatti, i proventi risultano previsti da specifiche disposizioni di legge e destinati a remunerare le prestazioni professionali tipiche di soggetti individuati ed individuabili che peraltro potrebbero essere reperite all’esterno con possibili costi aggiuntivi per il bilancio dell’Ente.