Scavalco condiviso: la Convenzione può prevedere il rimborso delle spese di viaggio, che resta assoggettato ai limiti di spesa di personale

Corte dei conti Abruzzo, Delibera n. 141 del 23 luglio 2025

Il tema trattato interessa il rimborso delle spese di viaggio dei dipendenti pubblici impiegati con lo strumento dello “scavalco condiviso”, previsto dall’art. 23 del Ccnl. “Funzioni locali” 16 novembre 2022 e dall’art. 1, comma 124, della Legge n. 145/2018, che consente a un Ente di utilizzare personale di un altro ente mediante convenzione. Un Sindaco chiede se, per poter rimborsare al dipendente le spese di viaggio, sia sufficiente indicare nella convenzione il diritto al rimborso, l’autorizzazione all’uso del mezzo proprio, la distanza chilometrica e le modalità di liquidazione. La Sezione ha chiarito che il rimborso è consentito purché regolato puntualmente nella convenzione, che deve indicare tempi, modalità e criteri di calcolo, tenendo conto della ripartizione degli oneri tra gli enti e delle limitazioni di spesa sul personale previste dalla legge. È possibile riconoscere il rimborso chilometrico e autorizzare l’uso del mezzo proprio, con i relativi effetti assicurativi, purché ciò avvenga nel rispetto della disciplina contrattuale e delle regole di contabilità pubblica. In sostanza, le spese di viaggio possono essere rimborsate sia quando il dipendente si sposta dalla sede del Comune di appartenenza a quella dell’ente utilizzatore, sia quando si muove dalla propria residenza, a condizione però che questa non coincida con la sede dell’ente utilizzatore.

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