Tribunale Ordinario di Milano, Sentenza n. 6051 del 17 ottobre 2024
Nella Sentenza in epigrafe indicata, i Giudici rilevano che un Comune può legittimamente decidere di sciogliere e mettere in liquidazione una Società mista incaricata della gestione della Farmacia comunale, qualora emerga il venir meno del ruolo operativo del socio privato, che rappresentava un elemento essenziale del modello societario adottato. In questo caso, la gestione del Servizio si è progressivamente discostata dalle modalità previste, con un coinvolgimento operativo di soggetti terzi individuati dal socio di minoranza, senza l’adozione di procedure ad evidenza pubblica, come richiesto dalla normativa. La progressiva rinuncia del socio privato al proprio ruolo operativo evidenzia il fallimento del modello gestionale inizialmente stabilito, giustificando così la revisione del modello di erogazione del Servizio. La scelta del Comune di procedere allo scioglimento della Società risulta conforme al dettato dell’art. 20, comma 1, del Dlgs. n. 175/2016, che attribuisce all’amministrazione il potere di controllo e razionalizzazione delle Società partecipate, prevedendo la possibilità di adottare misure che incidano sulla gestione del servizio, inclusa la soppressione della Società mista. La giurisprudenza conferma che il principio di tutela dell’affidamento si applica solo in presenza di un comportamento ragionevole e conforme agli obblighi assunti. In questo caso, il socio di minoranza, abdicando volontariamente al proprio ruolo operativo, ha violato sia le previsioni contrattuali che la disciplina normativa, escludendo così la configurabilità di un affidamento tutelabile. Inoltre, non sussistono interessi privati da bilanciare, poiché il modello societario adottato si è dimostrato inadeguato a garantire la corretta erogazione del servizio pubblico.