Sentenza esecutiva a carico di un Comune: la Corte chiude alla possibilità di rateizzare il debito per oltre 3 anni

Nella Delibera n. 278 del 29 ottobre 2014 della Corte dei conti Lombardia, un Comune chiede un parere per 2 specifici quesiti che attengono alle risorse da utilizzare per il finanziamento di un debito fuori bilancio di notevole entità avente titolo in una Sentenza esecutiva e alla possibilità di ristrutturare il piano di rateizzazione dei pagamenti per una durata superiore a quella triennale prevista dall’art. 194, comma 2, del Tuel. La Sezione dà per presupposta la conoscenza da parte dell’Amministrazione della disciplina generale di finanziamento del debito fuori bilancio prevista dall’art. 194 del Tuel. In primo luogo, la Sezione ribadisce il principio di ordine pubblico finanziario dettato dal divieto per gli Enti Locali di assumere debiti o di utilizzare risorse in conto capitale derivanti da alienazioni del patrimonio immobiliare per spese diverse dall’investimento. Al riguardo, la Sezione segnala la possibilità di procedere al finanziamento del debito fuori bilancio mediante l’assunzione di un mutuo passivo ai sensi dell’art. 41, comma 3, della Legge n. 448/01 che consente il ricorso a tale fonte limitatamente alla copertura di debiti fuori bilancio di parte corrente maturati anteriormente alla data di entrata in vigore della Legge costituzionale n. 3/01. Ne consegue che l’Amministrazione dovrà valutare la composizione del debito, distinguendo la sorte capitale dagli interessi, nonché verificare la data di insorgenza del debito, qualora fosse anteriore al giorno 8 novembre 2001. Con riferimento al secondo quesito, circa la possibilità di derogare alla durata triennale del piano di rateizzazione del pagamento del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 2, del Tuel, la Sezione osserva che la previsione normativa ha natura cogente, in quanto tesa a salvaguardare in via prioritaria gli equilibri di bilancio, con la conseguenza che l’unica soluzione percorribile per l’Ente Locale di procrastinare la rateizzazione del debito consiste nell’attivare, ricorrendone i presupposti, la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, che consentirebbe di concordare un piano di rateizzazione decennale, ai sensi dell’art. 243-bis, comma 7, del Tuel.