Nella Delibera n. 324 del 21 aprile 2021, l’Anac specifica che il concetto di “servizio analogo” va interpretato non come identità, ma come similitudine tra le prestazioni richieste, tenendo conto che l’interesse pubblico sottostante non è la creazione di una riserva a favore degli imprenditori già presenti sul mercato ma l’apertura del mercato mediante l’ammissione alle gare di tutti i concorrenti per i quali si possa raggiungere un giudizio complessivo di affidabilità. La valutazione riguardante l’analogia tra due servizi (che deve essere di tipo complessivo) rientra tra le competenze della Stazione appaltante ed è sindacabile dall’Autorità solo se e nella misura in cui appaia fondata su un iter logico viziato da irragionevolezza o illogicità, vale a dire se, dall’analisi delle prestazioni oggetto dell’affidamento e dei servizi pregressi svolti da un operatore, risulti palese la similitudine tra le prestazioni e la loro afferenza allo stesso settore imprenditoriale o professionale.