“Servizi Demografici”: le richieste di attribuire ai figli anche il cognome della madre devono essere accolte

Via libera” all’attribuzione del doppio cognome al figlio, naturale o adottivo, se entrambi i genitori sono d’accordo. Con la Circolare n. 1 del 23 gennaio 2017, la Direzione centrale per i Servizi Demografici del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali ha dato indicazioni agli Uffici di Stato civile, chiedendo così applicare i principi recentemente sanciti in merito dalla Consulta.

Ad intervenire sul tema è stata, nello specifico, la Sentenza della Corte Costituzionale n. 286/2016, pubblicata nella G.U. 1^ Serie speciale – Corte Costituzionale n. 52 del 28 dicembre 2016.

Con tale Pronuncia è stata infatti dichiarata l’illegittimità della norma desumibile da un’interpretazione sistematica delle disposizioni del Codice civile (artt. 237, 262 e 299) e di quelle, anche di natura regolamentare, relative all’Ordinamento dello Stato civile, nella parte in cui non consentono ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno.

Come precisato dal Viminale, l’applicazione della Sentenza in questione è immediata. Pertanto, gli Ufficiali di Stato civile dovranno accogliere le richieste dei genitori che, di comune accordo, vogliano attribuire al proprio figlio sia il cognome paterno che quello materno.