Con la Circolare n. 15 del 18 ottobre 2018, il Ministero dell’Interno-Direzione centrale per i Servizi Demografici ha fornito chiarimento relativi all’applicazione di alcune disposizioni contenute nel Dl. n. 113 del 4 ottobre 2018, contenente “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’Interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata” (c.d. “Decreto Sicurezza”).
Il Documento di prassi ripercorre alcune misure introdotte dal Decreto citato, ivi compresa la previsione di cui all’art. 13, comma 1, lett. a), che stabilisce che il “permesso di soggiorno”conseguente alla richiesta di protezione internazionale costituisca un documento di riconoscimento ma non un titolo valido per l’iscrizione anagrafica.
La successiva lett. b) individua nei Centri di accoglienza il luogo di dimora abituale ai fini dell’iscrizione anagrafica dei richiedenti, prevedendo che l’accesso ai servizi previsti dal Decreto e a quelli comunque erogati sul territorio sia assicurato nel luogo di domicilio individuato ai sensi dei commi 1 e 2, art. 5, Dlgs. n. 142/2015.
La Direzione evidenzia infine l’avvenuta abrogazione della norma che aveva riconosciuto l’applicabilità dell’istituto della convivenza anagrafica all’iscrizione dei richiedenti protezione internazionale ospitati in strutture di accoglienza.
Pertanto, dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni – chiarisce la Direzione centrale per i Servizi Demografici – il “permesso di soggiorno” per richiesta di protezione internazionale non potrà consentire l’iscrizione anagrafica.




